CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2006.608

DA 4256/2006

Bellinzona

19 gennaio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            danneggiamento;

 

fatti avvenuti                       il 22 luglio 2006 a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 144 cpv. 1 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 4256/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1. Alla multa di fr. 300.00.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per il risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di

                                           fr. 100.00.

 

vista                                  l'opposizione interposta dalla parte civile in data 15 dicembre 2006;

 

considerato                        che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla parte civile al suo domicilio di Haan il 20 novembre 2006;

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 24 novembre 2006 (cfr. ricevuta di ritorno agli atti);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva l’11 dicembre 2006, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

 

                                       che l’opposizione interposta dalla patrocinatrice della parte civile, inoltrata unicamente il 15 dicembre 2006 (cfr. opposizione), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che ciò posto non è nemmeno necessario chinarsi sulla facoltà della patrocinatrice di parte civile di validamente poter rappresentare quest’ultima nella presente procedura;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.