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Incarto
n. DA 4780/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max. 3.13 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per analogo reato (alcolemia: 1.69 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre 2006 n. 4780/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 21 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 20 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede una riduzione della pena al minimo (considerato che l’accusato non ha al momento nessuna entrata ed in attesa della decisione sulla domanda di AI), tramutata, poiché lex mitior rispetto alla detenzione, in pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo inferiore ai 4 anni. La multa infine va sensibilmente ridotta e va contenuta in fr. 100.--. Il difensore postula infine che vengano assegnate ripetibili;
viene sentito per ultimo l'accusato, il quale a domanda del Giudice, dichiara che, malgrado la volontà, non può effettuare un lavoro di pubblica utilità per i problemi fisici che l’hanno condotto a chiedere l’invalidità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.60 - max. 3.13 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2000 per analogo reato (alcolemia: 1.69 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute ripetibili e se si in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 3.; negativamente al quesito posto sub 4, come segue ai quesiti posti sub 2. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4780/2006 del 13 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
4. non vengono assegnate ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81706),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.-- totale