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Incarto
n. DA 4856/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 |
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il ciclomotore Condor targato __________ essendo in stato di ubriachezza, così come lui stesso ha ammesso a verbale;
fatti avvenuti a __________ il 17 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 17 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
3. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Condor surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il 17 novembre 2006 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 dicembre 2006 n. 4856/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 agosto 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale ;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
1.3. Ripetuta circolazione senza licenza di condurre,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
2. ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti il 17 novembre 2006 a __________, __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti nelle circostanze descritte ai punti n. 2 e 3 del decreto di accusa n. 4856/2006 del 18 dicembre 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa, per insufficienza di prove;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3’000.-- (tremila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (fr. 800.-- in caso di motivazione scritta);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale