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CIVI 1
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Incarto
n. DA 4291/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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ACCU 1
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siccome
ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento;
fatti avvenuti tra il 1° giugno 2006 e il 30 novembre 2006 a __________;
reato previsto dall'art. 217 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. 4291/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero Pubblico il __________.
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 5'169.90, a
titolo di
risarcimento.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di
fr. 200.00.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta in data 21 dicembre 2006 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 20 novembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 21 novembre 2006 - non era stata ritirata, l'ha ritornata al mittente il 29 novembre 2006 (cfr. verifica postale), il quale in data 11 dicembre 2006 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);
che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 29 novembre 2006 ed è scaduto il 13 dicembre seguente;
che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 21 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;
che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.