Incarto n.
10.2006.61

DA 409/2006

Bellinzona

4 luglio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DIFE 1

 

prevenuto colpevole di         1.  infrazione grave alle norme della circolazione,

                                             per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare,

                                             per aver circolato con la vettura __________, targata __________, alla velocità di 32 km/h (recte: 82 Km/h) (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado vigesse il limite di 50 km/h;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 14 giugno 2005;

 

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

 

                                        2.  esercizio abusivo della professione di fiduciario,

                                             per avere, senza la necessaria autorizzazione cantonale, esercitato le professioni sottoposte alla Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e segnatamente la professione di fiduciario commercialista e di fiduciario finanziario, in particolare,

                                             per avere, senza autorizzazione, esercitato in prima persona, alla stregua di fiduciario de facto, tali professioni in seno a __________, con uffici a __________, società a lui economicamente facente capo;

 

                                             fatti avvenuti a __________ nel periodo febbraio 2004 - settembre 2004;

 

                                             reato previsto dall’art. 19 LFid;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 febbraio 2006 n. DA 409/2006 del Procuratore pubblicoAINQ 1 Bellinzona, che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2006 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 4 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta l’infrazione alle norme della circolazione stradale, ma ritiene che la responsabilità del suo cliente debba essere considerata lieve, in virtù della particolarità della fattispecie. Per quanto concerne il capo di imputazione di esercizio abusivo della professione di fiduciario illustra come non ne siano dati gli elementi oggettivi, ritenuto che il signor __________ era in possesso della necessaria autorizzazione ed ha sempre avuto, come da lui stesso confermato al dibattimento, il pieno controllo sulle attività dell’imputato. Egli rileva inoltre come dal profilo formale il decreto d’accusa sia troppo generico ed il reato sia prescritto, poiché l’accusa non parla di ripetuta commissione almeno per quanto concerne i fatti sino al giugno 2004;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2.  Esercizio abusivo della professione di fiduciario,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 19 LFid; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 14 giugno 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 409/2006 del 3 febbraio 2006;

 

e lo proscioglie                dall’accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario, art. 19 LFid,

                                        per i fatti descritti al punto n. 2 del suddetto decreto d’accusa;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

 

Intimazione a:

Procuratore pubblico Bellinzona,

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                      

                                        fr.                     1250.00       totale