CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2006.63

DA 171/2006

Bellinzona

30 maggio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a __________, il 3 settembre 2005, gettandolo a terra sul prato della sua proprietà ove il conducente __________ __________ lo aveva posteggiato, intenzionalmente danneggiato il motoveicolo marca Husquarna SM 125 targato __________ di proprietà di CIVI 1 provocandogli danni al manubrio, ai paramani ed al polmone del tubo di scarico;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 23 gennaio 2006 n. DA 171/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 1'070.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2006 dall’accusata;

 

indetto                               il dibattimento 30 maggio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo legale, e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;

 

sentita                               la parte civile, la quale chiede la condanna dell’imputata ed il risarcimento integrale del danno;

 

sentito                               il difensore, il quale in via principale chiede il proscioglimento, poiché fanno difetto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e non è provato il danno. In via subordinata egli postula che la sua assistita venga prosciolta, per aver agito per legittima difesa ai sensi dell’art. 33 CPS, rispettivamente in stato di necessità ex art. 34 cpv. 2 CPS. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento, egli chiede, in via principale, la reiezione della stessa, e, in via subordinata, il rinvio al competente foro civile. Egli chiede infine l’assegnazione di un’equa indennità a titolo di ripetibili;

 

sentiti                                in replica la parte civile e in duplica il difensore;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  Può essere confermata e, se sì in che misura, la condanna al versamento alla parte civile di un importo a titolo di risarcimento o eventualmente si rende necessario il rinvio al competente foro civile?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, nonché riconosciute ripetibili?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 33, 34, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di

                                        danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ (__________) il 3 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 171/2006 del 23 gennaio 2006;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

 

 

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

rinvia                               la parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);

 

 

respinge                           la richiesta di riconoscimento di ripetibili avanzata dalla condannata;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      450.00       totale