CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2006.82

DA 358/2006

Bellinzona

25 luglio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, a partire dal mese di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della ditta __________ e quindi datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005 per un importo complessivo sottratto di fr. 6'897.71;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                         reato previsto dall’art. 270 LTributaria;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 358/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2006 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 25 luglio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               da l'accusato, il quale illustra il calvario che lo ha portato al fallimento della ditta e la sua difficile situazione economica. Ha fatto di tutto per far fronte ai propri debiti e salvare la società, rinunciando addirittura al suo salario e consumando la sua sostanza personale. Ha inoltre cercato in tutti i modi di evitare di lasciare a casa i suoi dipendenti, con lui da anni. Si rimette pertanto nelle mani del giudice;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

                                        per i fatti compiuti a __________ a partire dal mese di gennaio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 358/2006 del 6 febbraio 2006;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

 

                                        2.  al risarcimento alla parte civile, , rappr. CIVI 1, , dell’importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

 

 

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale