1. CIVI 1

2. CIVI 2

 

 

Incarto n.
10.2007.102

DA 294/2007

Bellinzona

22 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            vie di fatto e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari;

 

fatti avvenuti                       l’8 aprile 2006 a Lugano;

 

reati previsti                        dagli art. 126 cpv. 1 CP e 285 Cifra 1 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 294/2007 di data 12 febbraio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                1.     Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattomila), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote di fr. 80.- (ottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

                                4.     Quale norma di comportamento, durante il periodo di prova l'accusato non potrà accedere alle piste di ghiacchio durante gli incontri di __________ e __________.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 13 marzo 2007 dall'accusato;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

 

                                       che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 12 febbraio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

 

                                       che l'ufficio postale di Lugano 6, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 13 febbraio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 21 febbraio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 26 febbraio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

 

                                       che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

 

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 20 febbraio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di Lugano 6, ed è scaduto il 7 marzo seguente;

 

                                       che pertanto l'opposizione, inoltrata per posta A in data 13 marzo 2007 (cfr. data apposta dall’accusato), è tardiva;

 

                                       che di conseguenza l'opposizione 13 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.