Incarto n.
10.2007.105

DA 483/2007

Bellinzona

12 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: 0.81 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 marzo 2007 n. 483/2007 del che propone la condanna:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.— ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'100.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 marzo 2007 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 12 ottobre 2007, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, DI 1, Lugano, il quale, dopo aver succintamente rievocato i fatti avvenuti a cavallo tra l’11 e il 12 novembre 2006, puntualizza che non è possibile considerare quanto avrebbe affermato il suo assistito durante il fermo presso il posto di polizia di __________ la notte del 12 novembre 2006: ogni sua dichiarazione sarebbe avvenuta, senza che egli fosse stato reso attento del suo diritto di non rispondere (art. 118 e 199 CPP). Censura quindi le modalità con cui la polizia avrebbe proceduto all’esame del tasso di alcolemia (agli atti non vi sarebbe alcun riscontro a conferma dell’esecuzione di tali atti, salvo, come precisato in aula dall’agente di polizia, un cenno sul giornale della polizia), e perora l’assoluzione del suo assistito in assenza di prove persuasive a sostegno dell’inattitudine alla guida rimproverata al suo cliente, con protesta di spese giudiziarie e congrue ripetibili. In via subordinata, chiede di contenere l’importo dell’aliquota giornaliere a meno di fr. 70.-, mentre la multa sarebbe sproporzionata. Più consona sarebbe una multa di fr. 200.-. Infine, volendo reputare valido l’esito dello 0.81 gr. per mille del test etilometrico, lo stesso dovrebbe essere ridotto di almeno il 20% in virtù del principio in dubio pro reo, talché il reato configurabile nella fattispecie sarebbe semmai una contravvenzione, passibile unicamente di una multa;

 

viene sentito                      per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma che lo 0.81 è esagerato; secondo lui il tasso sarebbe sotto lo 0.50 grammi per mille;

 

posti                                 a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti

 

                                    1.  È ACCU 1 , __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCS,

                                        per avere

                                        a __________,

                                        condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: 0.81 grammi per mille)?

                                   

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS, 12 ss., 34 ss., 106 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCStr,

                                        per avere

                                        a __________,

                                        condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ebrietà (concentrazione di alcool nel sangue tra lo 0.5 e lo 0.8 gr./mille);                   

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.00 (fr. 1310.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         60.00       testi                                                                   

                                        fr.                     1210.00       totale