CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.123

DA 555/2007

Bellinzona

28 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

                                        per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2006, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione CIVI 1, __________, presso la quale era affiliato in qualità di socia e gerente della società __________ Sagl, i quaderni dei salari versati nel periodo novembre-dicembre 2005 ai propri dipendenti;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 88 LAVS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 marzo 2007 n. 555/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

Ed inoltre                           3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007;

 

indetto                              il dibattimento 28 agosto 2007, al quale  l’accusato non ha fatto atto di comparsa, malgrado egli sia stato convocato mediante ordinanza 7/8 agosto 2007, la quale gli è stata notificata in data 10 agosto 2007 (cfr. invio raccomandato LSI no. __________); il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte civile non si è presentata;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP,

 

data lettura                        del decreto d'accusa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

                                        per avere, a __________, a far tempo da gennaio 2006, omesso di compilare e presentare alla cassa di compensazione CIVI 1, __________, presso la quale era affiliato in qualità di socio e gerente della società __________ Sagl, i quaderni dei salari versati nel periodo novembre-dicembre 2005 ai propri dipendenti?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

 

                                 4.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 6 cifra 2 CEDU, 88 LAVS; 9 e ss., 273 ss., 277 CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

proscioglie                      ACCU 1

 

                                        dall’imputazione di contravvenzione alla LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

 

e                                       carica le spese di giustizia allo Stato.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                      

                                        fr.                      300.00       totale