LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2007.124

DA 611/2007

Bellinzona

9 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         coazione,

                                        per avere, in data __________, a __________, presso la stazione ferroviaria LPT urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno, trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del cioccolato, limitato la libertà di agire del minore C. S.;

 

                                        reato previsto dall’art. 181 CP,

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 611/2007 di data 12 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2007 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 9 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il AINQ 1;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

 

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento non essendovi prove sul coinvolgimento dell’accusato, che si dichiara estraneo ai fatti; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’accusato era coinvolto nella vicenda, rileva che difettano gli elementi costitutivi oggettivi del reato, poiché non vi è stata una limitazione importante della libertà di agire del ragazzo; in via ancor più subordinata chiede che l’imputato sia mandato esente da pena, avendo egli agito in stato di scemata responsabilità ;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

 

                                    3.  Sulla pena e sulle spese.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 611/2007 del 12 marzo 2007.

 

 

carica                               tasse e spese allo Stato.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                                                                   

                                        fr.                      250.00       totale