CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.130

DA 736/2007

Bellinzona

23 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1 ,

 

prevenuto colpevole di         furto, sub. appropriazione semplice,

                                        per avere sottratto una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene e di procacciarsi un indebito profitto; e meglio, per essersi indebitamente appropriato dell’autovettura marca Mercedes-Benz 600 SE, di proprietà di CIVI 1, acquistata da quest’ultimo, in data 3.12.2005, per la somma di fr. 6'500.-,  presso il garage __________, __________, al quale ACCU 1 l’aveva venduta, nel corso del mese di ottobre 2005, per l’importo di fr. 5'000.-, e ciò dopo avere chiesto al titolare del garage di consegnargli il doppio della chiave di avviamento e la licenza di circolazione ancora in suo possesso, sostenendo di essere stato invitato dalla Polizia a recuperare il veicolo (precedentemente intestato alla di lui madre), essendo stato lo stesso abbandonato su un sedime privato;

 

                                        fatti avvenuti a __________ e a __________, nel periodo 29.9.2006-2.10.2006;

 

                                        reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP, sub . 137 cifra 2 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 736/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                        3. Ordina l’assegnazione della vettura marca Mercedes Benz 600 SE, di colore nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata dalla Polizia cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito presso il Centro reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il quale provvederà al ritiro del veicolo, a crescita in giudicato del presente decreto.

                                        4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il riconoscimento di eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPPT);

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2007 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 23 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di furto sub. appropriazione semplice per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

                                    3.  Se la vettura Mercedes Benz sequestrata deve essere assegnata al Signor CIVI 1.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 137 cifra 2, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 736/2007 del 20 marzo 2007.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

 

 

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

ordina                             l’assegnazione, a crescita in giudicato della sentenza, della vettura marca Mercedes Benz 600 SE, di colore nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata dalla Polizia cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito presso il Centro reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il quale provvederà al suo ritiro.

 

 

dà atto                             che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       900.--         pena pecuniaria

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie

                                        fr.                    1'250.-          totale