|
|
|
|
CIVI 1
|
|
|
|
Incarto
n. DA 4500/2006 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Siro Quadri |
|||||
|
|
|||||
sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare
|
|
ACCU 1 (difeso da: DI 1) |
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, il 12 aprile 2006, a __________ quartiere __________, presso l’area del cantiere della ditta __________ di __________, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, gettando terra con la ruspa addosso a CIVI 1, coprendogli le gambe fino alle ginocchia, provocandogli contusioni alle gambe e alla testa e una slogatura alla caviglia, e meglio come ai certificati medici 12 e 14.4.2006 dell’Ospedale regionale di Lugano, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di una persona;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4500/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006 dalla parte civile;
indetto il dibattimento in data 12 ottobre 2007 al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore e la parte civile;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile;
sentita la parte civile, che ha precisato che la pena inflitta dal PP è “troppo lieve” e che la documentazione attestante il danno da lui patito è disponibile presso i medici;
sentito il difensore, il quale dichiara che la parte civile non è legittimata a fare valere alcunché; tutto è rimasto improvato ed è contestato. Non è questa la sede per stabilire pretese civili, per altro nemmeno quantificate;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Deve essere riconosciuta la
posizione di parte civile di CIVI 1?
2. In caso affermativo, se ACCU 1 deve essere condannato al pagamento di pretese pecuniarie derivanti da un danno psicologico, fisico ed economico o se tali pretese vanno rinviate al foro civile?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 e segg., 265 e segg. e 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rilevato che, per quanto attiene al decreto d’accusa, lo stesso non è stato oggetto d’opposizione da parte dell’accusato e non menziona, né quantifica, eventuali pretese civili;
che la parte civile non può in questo caso essere considerata tale e che, comunque, non spetta a lei il compito di determinarsi sulla quantificazione della pena;
Dichiara irricevibile l’opposizione interposta dalla parte civile CIVI 1 al DA n. 4500/2006 del 4 dicembre 2006, emesso dal Procuratore Pubblico AINQ 1 nei confronti di ACCU 1;
rinvia CIVI 1 al competente foro civile per fare valere evenutali pretese di tale natura;
prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno procedimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
|
|
|
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: