CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.15

DA 4500/2006

Bellinzona

12 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, il 12 aprile 2006, a __________ quartiere __________, presso l’area del cantiere della ditta __________ di __________, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, gettando terra con la ruspa addosso a CIVI 1, coprendogli le gambe fino alle ginocchia, provocandogli contusioni alle gambe e alla testa e una slogatura alla caviglia, e meglio come ai certificati medici 12 e 14.4.2006 dell’Ospedale regionale di Lugano, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di una persona;

 

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4500/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                        1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

Vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006 dalla parte civile;

 

indetto                               il dibattimento in data 12 ottobre 2007 al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore e la parte civile;

 

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile;

 

sentita                               la parte civile, che ha precisato che la pena inflitta dal PP è “troppo lieve” e che la documentazione attestante il danno da lui patito è disponibile presso i medici;

 

sentito                               il difensore, il quale dichiara che la parte civile non è legittimata a fare valere alcunché; tutto è rimasto improvato ed è contestato. Non è questa la sede per stabilire pretese civili, per altro nemmeno quantificate;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                    1.  Deve essere riconosciuta la posizione di parte civile di CIVI 1?

                                    2.  In caso affermativo, se ACCU 1 deve essere condannato al pagamento di pretese pecuniarie derivanti da un danno psicologico, fisico ed economico o se tali pretese vanno rinviate al foro civile?

 

                                    3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli artt. 9 e segg., 265 e segg. e 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rilevato                               che, per quanto attiene al decreto d’accusa, lo stesso non è stato oggetto d’opposizione da parte dell’accusato e non menziona, né quantifica, eventuali pretese civili;

 

                                        che la parte civile non può in questo caso essere considerata tale e che, comunque, non spetta a lei il compito di determinarsi sulla quantificazione della pena;

 

Dichiara                          irricevibile l’opposizione interposta dalla parte civile CIVI 1 al DA n. 4500/2006 del 4 dicembre 2006, emesso dal Procuratore Pubblico AINQ 1 nei confronti di ACCU 1;

 

rinvia                              CIVI 1 al competente foro civile per fare valere evenutali pretese di tale natura;

 

prescinde                        dal prelevare tasse e spese per l’odierno procedimento;

 

le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

                                        Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria: