Incarto n.
10.2007.176

DA 962/2007

Bellinzona

31 maggio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso dal DI 1)

 

siccome

ritenuto colpevole di            grave infrazione alle norme della circolazione;

 

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

 

reato previsto                      dall' art. 90 cifra 2 LCStr;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 962/2007 di data 10 aprile 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-- (tremila).

                                       L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                2.     Alla multa di fr. 1'700.-- (millesettecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciasette).

                                3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 30 aprile 2007 dall'accusato;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 10 aprile 2007;

 

                                       che tale atto è stato notificato l’11 aprile 2007 (cfr. verifica postale);

 

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 26 aprile 2007;

 

                                       che l’opposizione interposta dall’accusato per il tramite del suo difensore, inoltrata unicamente in data 30 aprile 2007 (cfr. busta di spedizione), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

                                      

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.