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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 1317/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, per il tramite del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________ del RFD di __________, di proprietà di CIVI 1, senza il permesso di quest’ultima, causando così un danno alla sua proprietà;
2. violazione di domicilio,
per avere, per il tramite del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il domicilio di CIVI 1, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante;
fatti avvenuti a __________, in via __________, il 25 febbraio 2006;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 186 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1317/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 950.-- (novecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 190.-- (centonovanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto fanno difetto i relativi presupposti oggettivi e soggettivi, rinviando alla planimetria ufficiale prodotta dalla quale risulta che le piante tagliate si trovavano tutte sul fondo n. 693 RFD;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Violazione di domicilio,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale