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Incarto
n. DA 653/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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ACCU 1
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siccome
ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine;
fatti avvenuti il 26 novembre 2006 a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
vista l'opposizione interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);
che l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;
che pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);
che di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
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Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.