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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 1778/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 , |
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ e __________, in data imprecisata a cavallo fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2007, incusso timore, per interposta persona, a CIVI 1, che venne a conoscenza della seguente minaccia proferita nei suoi confronti nel corso di una telefonata effettuata ad __________: “Questo qui prima o poi lo becco e gli do un sacco di botte”;
2. ingiuria,
per avere, a __________ in data 29 marzo 2007, offeso l’onore di CIVI 1, dandogli del “terrone di merda”;
3. vie di fatto,
per avere, a __________ all’interno del Bar __________ in data 29 marzo 2007, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, dapprima cingendolo al collo, di seguito spintonandolo con vigore tanto da farlo cadere a terra, per poi colpirlo al corpo con una pedata, cagionandogli così le conseguenze fisiche descritte nel certificato medico, agli atti, del 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 180 cpv. 1, 177, 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno 2007 n. 1778/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-- (millecinquecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 150.-- (centocinquanta) - (art. 34 e ss. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la parte civile ha rinunciato a presenziare, così come il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di minaccia e da quello di ingiuria. Per il primo in applicazione del principio in dubio pro reo, per il secondo in quanto frutto di provocazione. Ammette la commissione delle vie di fatto, ma chiede una riduzione della pena in virtù degli art. 47 e 48 lett. c CPS. In via subordinata, postula una sensibile riduzione della sanzione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Minaccia,
1.2. Ingiuria,
1.3. Vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 126 cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti n. 2 e 3 nel decreto di accusa n. 1778/2007 del 4 giugno 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di minaccia per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di fr. 800.-- (ottocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale