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Incarto
n. DA 4075/2006 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.21 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4075/2006 di data 30 ottobre 2006 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.00.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese
giudiziarie
di fr. 300.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4075/2006 del 30 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale