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Incarto
n. DA 2010/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Pablo Fäh in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, nel periodo 24 aprile 2007 sino al 26 aprile 2007, a __________ e __________, senza essere autorizzato, acquistato grammi 12 di eroina di cui 9 grammi venduti e i restanti 3 sequestrati dalla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2005 sino al 26 aprile 2007, a __________ e altre località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 72 grammi di eroina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra1, 19a LStup, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4, 46 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno 2007 n. DA 2010/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4’500.-- (quattromilacinquecento) corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________, il 13 giugno 2006, ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. Ordina la confisca e la distruzione di grammi 0.8 di eroina e 3 buste di eroina (REP SAD 834/2007/LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede che venga corretto il quantitativo di eroina indicato al punto 1 del decreto d’accusa e dichiara di avere intrapreso nuovamente una cura di disintossicazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 13 giugno 2006 dalle Assise correzionali di Locarno, e, se sì, a quali condizioni?
5. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.8 grammi di eroina e 3 buste di eroina sequestratagli dalla Polizia?
6. Deve essere ordinata la confisca dell’importo di fr. 210.-- sequestratogli dalla Polizia?
7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1, 19a LStup; 42 segg. CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per avere, nel periodo 24 aprile 2007 sino al 26 aprile 2007, a __________ e __________, senza essere autorizzato, acquistato grammi 2.4 di eroina di cui 1.8 grammi venduti e i restanti 0.6 sequestrati dalla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2005 sino al 26 aprile 2007, a __________ e altre località, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 72 grammi di eroina;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 4’500.-- (quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________, il 13 giugno 2006, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
ordina la confisca e la distruzione di grammi 0.8 di eroina e 3 buste di eroina sequestratagli dalla Polizia cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (art. 69 cpv. 2 CPS)
ordina la confisca a favore della Repubblica e Cantone Ticino dell’importo di fr. 210.--sequestratogli dalla Polizia cantonale il 26 aprile 2007 (REP SAD 834/2007/LOC) (70 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale