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Incarto
n. DA 1972/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida in stato di inattitudine,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza e meglio:
1.1. a __________ il 3 marzo 2007, l'autovettura (recte: la motoleggera) Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 grammi per mille);
1.2. nella stessa località il 25 aprile 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.01 - max. 1.29 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22 maggio 1997 per un periodo indeterminato, e meglio;
2.1. a __________ il 3 marzo 2007, l’autovettura (recte: la motoleggera) Peugeot surriferita;
2.2. nella stessa località il 25 aprile 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti, la motoleggera suddetta;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno 2007 n. 1972/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5'250.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, non contestando i fatti, chiede di ridurre l’aliquota giornaliera e la multa in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta guida in stato di inattitudine,
1.2. Ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 95 cifra 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza e meglio:
1.1. a __________ il 3 marzo 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.72 grammi per mille);
1.2. nella stessa località il 25 aprile 2007, la motoleggera Peugeot targata __________ (alcolemia: min. 1.01 - max. 1.29 grammi per mille);
2. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 22 maggio 1997 per un periodo indeterminato, e meglio;
2.1. a __________ il 3 marzo 2007, la motoleggera Peugeot surriferita;
2.2. nella stessa località il 25 aprile 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti, la motoleggera suddetta;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2'250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1500.00 totale