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Incarto
n. DA 2157/2007 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ ed a __________ dal 6 marzo 2007 all’8 maggio 2007, soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo attività lucrativa abusiva siccome priva dei relativi permessi;
2. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, nelle circostanza di tempo menzionate al punto n. 1, presso il __________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS e 199 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 27 giugno 2007 n. 2157/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 1'800.-- (milleottocento) corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 269 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 luglio 2007 dall’accusata;
indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al quale ha partecipato il difensore, mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 14 febbraio 2008, non è comparsa, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
lette le generalità dell'accusata, così come riportate nel decreto d’accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo, chiede il proscioglimento della sua assistita, in quanto non si può escludere che la persona fermata dalla Polizia sia la sorella dell’accusata. In via subordinata egli postula l’esenzione da ogni pena in applicazione degli art. 17, 18 e 27 CPS, in quanto ha agito in stato di necessità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior),
1.2. Esercizio illecito della prostituzione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.3. Può essere riconosciuto lo stato di necessità?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che con decreto d’accusa 27 giugno 2007 il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha ritenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, rispettivamente di esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CP, la signora ACCU 1, di __________ e di __________, nata a __________ (Brasile) il 15 ottobre 1980, cittadina brasiliana, residente a __________ (MG-Brasile), __________, amministratrice finanziaria, nubile;
che alla qui imputata è stato rimproverato di aver soggiornato illegalmente in Svizzera, a __________ ed a __________, dal 6 marzo 2007 all’8 maggio 2007, svolgendo un’attività lucrativa abusiva, in modo particolare prostituendosi presso il __________ di __________, omettendo di annunciarsi come previsto dalla legge;
che le generalità della prevenuta sono state accertate sulla base del passaporto brasiliano n. __________ rilasciato a __________ (Brasile) l’11 luglio 2006 e valido sino al 10 luglio 2011, che ella stessa aveva a quel momento presentato alla polizia;
che la stessa persona oggetto della suddetta inchiesta è stata nuovamente fermata presso l’esercizio pubblico e noto luogo di prostituzione __________ di __________ il 16 gennaio 2008 ed ha presentato un passaporto brasiliano (n. __________ rilasciato il 24 ottobre 2007 e valido sino al 23 ottobre 2012) a nome di __________, di __________ e di __________, nata a __________ (Brasile) il 29 settembre 1974, cittadina brasiliana residente a __________ (MG-Brasile), __________, nubile, infermiera (cfr. verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio 2008);
che dall’interrogatorio effettuato dalla polizia il 6 gennaio 2008 emerge che ad aver commesso i reati qui prospettati, così come quelli oggetto della seconda inchiesta, sia stata la stessa persona, cioè la signora __________ e dunque non la signora ACCU 1. La prima ha infatti dichiarato: “(…) ho chiesto a mia sorella ACCU 1 nata il 15 ottobre 1980 il suo passaporto per poter andare in Europa e successivamente in Svizzera, poiché io ero sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per richiederne uno. Avevo necessità di lasciare il Brasile in fretta e di venire in Svizzera senza aspettare un nuovo documento. Ed è così che mia sorella si è offerta di donarmi il suo documento dicendomi di dargli una mia fotografia che avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al posto della sua.” (cfr. verbale 16 gennaio 2008, prodotto dall’accusa con scritto 21 gennaio 2008);
che con e-mail agli atti il cpl. __________ del gruppo speciale TESEU, ha confermato che “Per quanto attiene al passaporto brasiliano presentato dalla rubricata in data 16 gennaio 2008 a seguito del controllo di Polizia, dalle verifiche d’esame effettuate da parte nostra, il documento è risultato di manifattura autentica e senza falsificazioni del contenuto, cosa che risulta impossibile dire del documento precedente.” (cfr. e-mail inviato dal cpl. __________ al Procuratore Pubblico e da quest’ultimo in copia all’infrascritto Segretario in data 20 marzo 2008);
che, per tutto quanto precede, si deve concludere che a commettere i reati prospettati alla qui imputata ACCU 1 sia stata in realtà la sorella __________;
che una sostituzione in corso di dibattimento dell’imputato non è proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che non ci troviamo qui di fronte a semplici errori di ripresa dei dati ma addirittura ad uno scambio di persona. Di riflesso la prevenuta deve venire formalmente prosciolta e contro l’autrice dei reati, ora individuata con certezza, deve essere avviata una nuova procedura;
che pertanto la tassa e le spese della presente procedura devono essere assunte dallo Stato;
Per questi motivi,
visti gli art. 17, 18, 27 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
2. esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2157/2007 del 27 giugno 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale