Incarto n.
10.2007.298

DA 1857/2007

Bellinzona

7 aprile 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di    

 

                                 1.    guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille);

 

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

 

                                        reato previsto dall'art.  91 cpv. 1 LCStr;

 

                                 2.    grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico fisico surriferito e con la vettura suddetta, alla velocità di 220 Km/h. rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

 

                                        fatti avvenuti il __________ sul tratto autostradale della A2 tra __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art.  4a cpv. 1 lett. d;

 

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 giugno 2007 n. 1857/2007 del che propone la condanna:

                                   

                                        1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'800.-- (settemilaottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 2'500.-- (duemilacinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 10 luglio 2007;

 

richiamato                         il giudizio del Presidente della Pretura penale 24 ottobre 2007 (inc. 50.2007.6);

 

indetto                               il dibattimento 7 aprile 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, DI 1, __________, il quale, dopo aver riepilogato le imprecisioni amministrative in cui sono incorsi gli uffici postali di __________ e di __________, sanate dalla decisione del Presidente della Pretura penale con separato giudizio, evidenzia gli errori commessi dagli agenti della polizia nel rilevare la velocità eccessiva cui avrebbe viaggiato il suo assistito: in primo luogo, non è nota la velocità effettiva del veicolo della polizia, quando il suo contachilometri indica 220 km/h (ritenuto che la taratura elaborata dalla polizia cantonale agli atti prevede una velocità massima di 140 km/h), sicché non esiste una prova certa della velocità dell’auto della polizia cantonale sulla tratta della A2; secondariamente, gli agenti non hanno rispettato le direttive del Dipartimento federale (DATEC) vigenti in materia, sia perché non hanno indicato quale distanza hanno mantenuto tra l’automobile da loro condotta e quella pilotata dal prevenuto, sia poiché non hanno indicato per quanto tempo e su quale tratta si è proceduto all’esame della velocità eccessiva; da ultimo, egli rileva che, nella valutazione degli organi inquirenti, non è stata applicata alcuna deduzione, contrariamente a quello che prevedono le menzionate direttive. In considerazione di queste circostanze, il patrocinatore del prevenuto chiede che quest’ultimo venga condannato ad una sola multa, per aver commesso due contravvenzioni;

 

sentito                               da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale ammette quanto affermato dall’avvocato e di aver fatto un aperitivo con dei colleghi, ma garantisce di non essere andato alla velocità indicata dalla polizia

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di:

 

                              1.1.     guida in stato di inattitudine,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille)?

 

                              1.2.     Grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere,

                                        il __________ sul tratto autostradale della A2 tra __________,

                                        violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la vettura suddetta, alla velocità di 220 Km/h rilevata dal contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vi­gente limite di 120 Km/h?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

 

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 12 segg., 47 segg., 106 CP; 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 I. frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2, art.  4a cpv. 1 lett. d ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti,


dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di:

                                 1.     guida in stato di inattitudine,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (esame dell’alito: prima prova 0.55 grammi per mille, seconda prova 0.63 grammi per mille);

 

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere

                                        il 7.03.2007 sul tratto autostradale della A2 tra __________,

                                        violato le norme medesime, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e con la vettura suddetta, alla velocità di almeno 150 Km/h come da lui ammesso, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                        1.  alla multa di fr. 800.00 (ottocento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1400.00       totale