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Incarto
n. 10.2007.305
DA 2257/2007 DA 2259/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 ,
e
ACCU 2 , |
prevenuti colpevole di 1. ACCU 1
1. ripetuta ingiuria,
per avere, in due occasione, a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007 leso l’onore di CIVI 1:
- inviandogli, presso il suo domicilio, a __________, nel corso del mese di marzo 2007, uno scritto che recitava testualmente: “Der Liebe Gott soll Sie verfluchten und verbannen!”,
- applicando, a __________, in data 13 marzo 2007, sulla porta d’ingresso del di lui appartamento, presso l’Hotel __________, un foglio recante la scritta “Krepieren”;
reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007;
2. ripetuta diffamazione,
per avere, a __________, in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di terzi, di essere un “truffatore”, di averle “rubato i clienti” e di “averla molestata sessualmente”;
reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________, in data 13 e 14 marzo 2007;
perseguita con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento (art. 267 CPP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
2. ACCU 2
diffamazione,
per avere, a __________, in data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in presenza di terzi, di “rubare i clienti” alla signora ACCU 1;
reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;
fatti avvenuti a __________, in data 13 marzo 2007;
perseguito con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19 luglio 2007;
indetto il dibattimento 20 maggio 2008, al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;
sentita l’accusata ACCU 1, la quale dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2, il quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1.1. Ripetuta ingiuria,
1.1.2. Ripetuta diffamazione,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007
1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007
2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
1. ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,
2. ripetuta diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo;
carica allo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale