Incarto n.
10.2007.306

DA 2319/2007

Bellinzona

8 aprile 2008

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare,

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

 

prevenuto colpevole di         1.  molestie sessuali,

                                             per avere, senza preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2;

 

                                        2.  ingiuria,

                                             per avere offeso l’onore di CIVI 2, rivolgendole l’espressione “vaffanculo”;

 

                                        3.  lesioni semplici,

                                             3.1.    per avere causato un danno al corpo di CIVI 2, e meglio per averla fatta cadere a terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV agli atti;

                                             3.2.    per avere causato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un incisivo e per averlo in seguito ancora percosso, causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV agli atti;

 

                                        fatti avvenuti a __________, presso il bar __________ __________, nella tarda serata del 17 maggio 2007;

 

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 e 198 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 n. 2319/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3’600.-- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 120.-- (centoventi).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni - (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        5.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        6.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 3 novembre 2003, ma prolunga il periodo di prova di 12 (dodici) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        7.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2007 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 8 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

 

respinta                             l’opposizione sollevata dalla difesa in merito all’assunzione delle risultanze di polizia, segnatamente all’utilizzo dei verbali d’interrogatorio del signor __________ e delle parti civili, nonché la contestuale richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della decisione della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (CRP) sull’eccezione da essa sollevata;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

 

respinta                             l’opposizione sollevata dalla difesa in merito all’audizione testimoniale della parte civile CIVI 1;

 

respinta                             la richiesta della difesa di sospensione del dibattimento in attesa della decisione della CRP sulla reiezione dell’eccezione;

 

proceduto                          all’audizione della parte civile CIVI 1, sentita quale teste;

 

respinta                             l’opposizione sollevata dalla difesa in merito all’audizione testimoniale della parte civile CIVI 2;

 

respinta                             la richiesta della difesa di sospensione del dibattimento in attesa della decisione della CRP sulla reiezione dell’eccezione;

 

proceduto                          all’audizione della parte civile CIVI 2, sentita quale teste;

 

prospettata                        all’accusato, ai sensi dell’art. 250 CPP, l’estensione delle imputazioni anche al reato di guida in stato di inattitudine;

 

proseguita                         l’istruttoria dibattimentale, senza l’accusa di guida in stato di inattitudine, in virtù dell’opposizione dell’accusato all’estensione dei capi di imputazione a questo reato, e, di riflesso, respinta la contestuale richiesta di sospensione del dibattimento avanzata dalla difesa e di audizione testimoniale dei signori __________ e __________;

 

sentita                               la parte civile CIVI 2, la quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa;

 

sentita                               la parte civile CIVI 1, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;

 

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito, rilevando come le parti civili non siano per nulla credibili. In primo luogo esse hanno affermato di non aver bevuto nulla, ma dal rapporto d’uscita dell’ospedale risulta che la signora CIVI 1 presentava un fetore etilico. Ella era quindi ubriaca come una spugna. Oltre a ciò il teste __________ ha asserito che la donna avrebbe tirato dei calci all’imputato, ma ella lo ha negato. A simili persone non è possibile, a suo modo di vedere, dare credibilità. Strano è pure che due persone si seggano accanto ad una brilla, come da loro sostenuto. Per quanto concerne il reato di ingiuria, non ne sussistono i presupposti oggettivi. In effetti il termine “vaffanculo”, oltre a non essere stato sentito da nessuno dei testi, non rappresenta un’ingiuria. Si tratta di un termine esecrabile, ma non atto a ledere l’onore di una persona. Con questa colorita espressione il prevenuto ha solo voluto dire alla donna, in modo maleducato, di lasciarlo stare. L’accusa di molestie sessuali risulta infondata: l’unico elemento a favore è la deposizione della parte civile CIVI 2. L’altra parte civile non ha visto nulla. Non ha visto perché l’imputato non ha fatto nulla. In merito alle lesioni semplici relative al dente rotto l’avvocato ha rilevato anzitutto come il nesso di causalità non sia dimostrato. Il signor CIVI 1 potrebbe anche essersi rotto il dente da solo. Oppure il suo assistito potrebbe averlo colpito cercando di difendersi. La causa della rottura della falange del mignolo è ancora più incerta. A suo modo di vedere CIVI 1 se la sarebbe fracassata tirando un pugno a ACCU 1. Il teste __________ è stato contraddittorio e di riflesso non risulta attendibile: prima ha parlato di fatti avvenuti sulla pubblica via e poi del pugno. Ha invertito gli eventi. Mancando le prove, il suo patrocinato deve essere prosciolto anche da questa accusa. In via sussidiaria ha chiesto che fossero riconosciuti gli estremi degli art. 15 e 16 CPS. Vista l’estensione prospettata al reato di guida in stato di inattitudine, ha reclamato nuovamente che il dibattimento venisse sospeso;

 

sentite                               in replica le parti civili, le quali hanno precisato di essersi sedute accanto al prevenuto in quanto inizialmente non aveva palesato comportamenti molesti. Esse hanno poi riconfermato integralmente le loro versioni e si sono dichiarate sconcertate dalle accuse formulate dal legale della difesa nei loro confronti. Il signor CIVI 1 ha ammesso che la rottura del mignolo possa essere anche riconducibile ad una botta subita nella caduta, quindi non ad un colpo;

 

sentito                               in duplica il difensore, il quale ha sostenuto che la signora CIVI 2, proprio perché ubriaca, si è immaginata che il signor ACCU 1 le avesse toccato il seno. A suo modo di vedere i coniugi, allora fidanzati, erano in giro a cercar rogne;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Molestie sessuali,

                                        1.2.  Ingiuria,

                                        1.3.  Lesioni semplici,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere la pena?

                                               2.1.    Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 3 novembre 2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

 

premesso                         in ordine:

 

                                        L’istruttoria dibattimentale è stata caratterizzata da una serie di incidenti procedurali, di cui si dà riscontro qui di seguito, motivando, nella misura del necessario, le decisioni del giudice. Detti incidenti sono tutti menzionati nel verbale del dibattimento, puntualmente ripreso nella presente sentenza (cfr. sopra) ed al quale si rinvia.

 

                                         a)  La difesa ha in primo luogo postulato l’estromissione dagli atti di tutte le risultanze dell’istruttoria di polizia, segnatamente dei verbali di interrogatorio del teste __________ e delle parti civili.

                                             Le parti civili, a loro volta, hanno chiesto la reiezione dell’eccezione.

                                             Il giudice ha respinto l’istanza della difesa.

 

                                             Anzitutto va premesso che costante giurisprudenza vuole che tutte le eccezioni, siano esse state fatte valere o meno in sede pre-dibattimentale, possono essere riproposte o proposte per la prima volta al tribunale di merito.

 

                                             Occorre rilevare che, a norma dell’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette (utilizzate per la Pretura penale, per la quale non è prevista la lettura, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo a dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288 e 299 CPP.

                                             Ai sensi dell’art. 247 cpv. 2 CPP, all’accusato possono essere prospettate le dichiarazioni che ha fatto nell’istruttoria al fine di dare chiarimenti. Ai testimoni possono pure prospettarsi le dichiarazioni fatte nell’istruttoria, quando la loro deposizione al pubblico dibattimento differisca da quelle su punti essenziali.

 

                                             Nel caso di specie, essendo il teste __________ deceduto nel corso dello scorso anno, come noto al legale, sussistono le basi per l’utilizzo del suo verbale d’interrogatorio al dibattimento. Il prevenuto verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni di questo teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere.

 

                                             Per quanto concerne le rivelazioni delle parti civili, esse verranno se del caso sottoposte loro per chiarimenti in occasione dell’audizione testimoniale, durante la quale la difesa avrà occasione di porre domande e contestare le loro affermazioni.

 

                                             In considerazione di questo, la richiesta di estromissione dagli atti dei verbali è respinta.

 

                                         b)  La difesa si è opposta all’audizione in qualità di teste del signor CIVI 1, poiché divenuto nel frattempo marito dell’altra parte civile CIVI 2 (ora, appunto,).

                                             Le parti civili hanno auspicato la reiezione dell’eccezione.

 

                                             Il giudice ha respinto l’opposizione, rilevando come, a differenza di quanto avviene nel diritto civile, la procedura penale non vieta ai parenti delle parti di deporre. In effetti l’art. 125 lett. a CPP precisa solo che il coniuge ed il convivente dell’accusato non possono essere obbligati a deporre.

 

                                             Subito dopo l’assunzione di questa prova, il difensore ha contestato la liceità dell’audizione in qualità di teste della signora CIVI 2, con le stesse argomentazioni avanzate per il marito.

                                             L’eccezione è stata respinta con le medesime motivazioni.

 

                                             A titolo abbondanziale va rilevato come la vicinanza dei testi ad una delle parti nel processo penale non è sicuramente un elemento trascurabile. Di essa deve essere tenuto conto al momento della valutazione delle prove e dell’analisi dell’affidabilità delle testimonianze. Escludere però a priori che due persone, solo perché marito e moglie, possano dire la verità, è errato.

 

                                             Si osserva infine che opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale non significa, se accolta, la loro estromissione dagli atti.

 

                                         c)  Il giudice, preso atto che dalle dichiarazioni sotto giuramento dei due testi sentiti in aula (parti civili) e dai verbali di audizione di altri testimoni, apparendo chiaro che l’imputato abbia guidato la sua automobile in stato di inattitudine (ebrietà) ha, richiamato l’art. 250 cpv. 4 CPP, prospettato un’estensione dell’accusa anche al corrispondente reato.

 

                                             La difesa si è opposta con veemenza a tale estensione, accusando il giudice di parzialità e prevenzione.

 

                                             Il giudice, prendendo atto del mancato accordo dell’imputato, ha deciso di procedere al dibattimento sulla base dei reati indicati nel decreto d’accusa. Per quello di guida in stato di inattitudine procederà eventualmente ad un rinvio al Ministero pubblico per l’istruzione dello stesso e l’emanazione di un decreto aggiuntivo, qualora ne sussistessero gli estremi.

 

                                         d)  La difesa ha poi chiesto a tre riprese di interrompere il procedimento sino a quando la CRP non si sarà espressa sulle eccezioni da essa sollevate e respinte da questa corte.

 

                                             L’art. 284 cpv. 1 lett. c CPP attribuisce alla CRP la competenza di decidere circa tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento (ad eccezione di quelle prese con l’ordinanza sulle prove, non impugnabile, art. 227 cpv. 6 CPP).

                                             Adire la CRP per decisioni prese durante il processo non è dunque possibile. Già per questo motivo l’eccezione è stata rigettata.

 

                                             Inoltre, l’art. 238 CPP conferisce al giudice la facoltà di accordare delle brevi interruzioni del dibattimento, non superiori ai tre giorni, per esigenze processuali particolari. Si tratta dunque di una facoltà, non di un obbligo, prevista solo per necessità specifiche allo svolgimento del processo, non per attendere decisioni come quelle auspicate dal legale del prevenuto.

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                 1.     ACCU 1, nato a __________ l’11 giugno 1969, è coniugato ed ha un figlio nato il 29 luglio 2003. Attualmente svolge la professione di selvicoltore ed ha un salario che corrisponde ancora a quello accertato con la dichiarazione fiscale 2006, ove era stato riconosciuto un reddito imponibile suo per fr. 49'382.--, uno per la moglie di fr. 26’131.-- ed un reddito raggruppato di fr. 17'792.--.

                                        Egli ha attestati carenza beni per complessivi fr. 5'980.45.

 

                                        Dall’estratto del casellario giudiziale risulta una condanna a 75 giorni di detenzione, sospesi per un periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-- per il reato di guida in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) commesso in data 21 agosto 2003, decretata dal Ministero pubblico in data 3 novembre 2003.

                                        A proposito di questi fatti il prevenuto ha dichiarato che stava festeggiando la nascita del figlio (avvenuta tuttavia, come sopra indicato, quasi un mese prima).

 

                                 2.     Il 17 maggio 2007 verso le ore 23:00, il signor ACCU 1 si è recato al bar __________ di __________ a bordo della sua Daihatsu Rocky immatricolata __________ con l’intento di acquistare un pacchetto di sigarette. Giunto all’esercizio pubblico ne ha approfittato per comandare una birra da 2 dl che ha iniziato a bere sedendosi al grande tavolo di sasso all’esterno.

 

                                        Dopo qualche minuto sono arrivati i coniugi CIVI 1 e CIVI 2 al momento dei fatti, poiché a quel tempo essi erano solo fidanzati - i quali, provenienti da Ponte Tresa, ove avevano cenato, avevano deciso di fermarsi al bar per prendere una bibita prima di rientrare al loro domicilio. Accomodatisi anch’essi al tavolone esterno, uno in faccia all’altra, hanno comandato una birra con acqua minerale per lui ed un bicchiere di vino rosso per la donna.

                                        La signora si è venuta a trovare sul lato dove già era seduto l’imputato, alla sua sinistra, ad una distanza tra i cm 50 e gli cm 80.

 

                                        Da questo momento in poi le versioni fornite dalle parti divergono diametralmente.

 

                                 3.     I signori hanno affermato, anche in aula e sotto giuramento, che il prevenuto era sin dall’inizio visibilmente ubriaco (“ubriaco fradicio” secondo il signor CIVI 1, “molto ubriaco” secondo la signora CIVI 2). Sulle prime egli si sarebbe limitato a cantare ad alta voce, senza essere particolarmente molesto nei loro confronti. Qualche minuto dopo, però, egli si sarebbe avvicinato alla signora CIVI 2 e l’avrebbe abbracciata mettendole braccio sinistro sulla spalla destra, passando attorno al collo da dietro. La donna, sorpresa ed infastidita da quel gesto del tutto inaspettato, avrebbe reagito alzando la spalla con l’intendo di fargli ritirare il braccio. Il prevenuto avrebbe a quel punto fatto scivolare la propria mano sotto l’ascella della parte civile e le avrebbe afferrato con un certo vigore il seno sinistro, causandole dolore, costringendola a lanciare un urlo ed a fare un brusco movimento di stizza per liberarsi dalla presa. Nel contempo ella gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo, mentre il signor CIVI 1 - che a suo dire non aveva visto esattamente dove era andata a finire la mano (lo avrebbe saputo solo una volta calmate le acque) - avrebbe esclamato “atenzion a indove to met i man!”. A questo punto il signor ACCU 1 avrebbe ritirato il braccio dicendole “a foo ol cazzo che vöri mi, più nesun def dim cosa devi faa, vaffanculo!”.

                                        A simili parole la signora CIVI 2 avrebbe reagito gettando in faccia all’accusato il vino contenuto nel bicchiere dal quale stava bevendo. Questo gesto sarebbe stato quasi immediatamente seguito da quello analogo del marito che, assistendo alla scena, pur non avendone compreso appieno gli estremi, per, a suo dire, difendere la moglie, avrebbe riversato sul signor ACCU 1 la birra che teneva in mano dicendogli “ringrazia ol ciel che te see ciocc e che a go mia veia da tacaa lit”.

 

                                        Mentre l’imputato sarebbe rimasto seduto al tavolo senza nemmeno controbattere, le due parti civili si sarebbero alzate per spostarsi al bancone del bar posizionato ad un paio di metri dal tavolo ove si trovava il loro amico __________ e, ritenendo chiusa la questione, avrebbero nuovamente comandato da bere.

 

                                        Trascorso qualche minuto, il signor ACCU 1 si sarebbe alzato dal suo posto e, transitando da parte alla signora CIVI 2, senza proferire parola, le avrebbe improvvisamente ed inaspettatamente dato un violento spintone, facendole perdere l’equilibrio. Nella caduta, prima di toccare il suolo, ella avrebbe urtato con la scapola destra un palo in ferro. Una volta al suolo, avrebbe subito accusato forti dolori alla colonna sacrale ed alle gambe.

 

                                        Quasi contemporaneamente alla spinta, una frazione di secondo dopo, il prevenuto avrebbe colpito con un forte pugno al volto, sulla zona tra il setto nasale e parte della bocca, il signor CIVI 1, senza lasciargli neppure il tempo di capire cosa stesse succedendo, rompendogli un dente e facendolo sanguinare.

                                        Ne sarebbe poi nata una colluttazione tra i due, durante la quale la parte civile in questione si è pure rotta un dito. Al termine della zuffa quest’ultima si sarebbe recata presso quella che allora era la sua convivente per verificarne lo stato, mentre il prevenuto si sarebbe rimesso al suo posto. Solo a questo punto il signor CIVI 1 si sarebbe accorto di avere rotto il dente e si sarebbe recato dal signor ACCU 1 con il pezzetto rimastogli in mano, dicendogli “varda che bel lavor te facc” e dandogli uno spintone, senza comunque causargli alcun danno.

                                        Poi ognuno sarebbe andato per la sua strada. Il signor CIVI 1 si sarebbe recato in bagno a lavarsi, avrebbe chiamato la figlia della compagna chiedendole di accompagnarli all’ospedale, avrebbe avvertito la polizia e, nel frattempo, nuovamente ordinato da bere. ACCU 1 si sarebbe contro allontanato e qualche tempo dopo sarebbe transitato davanti al bar al volante della sua automobile, diretto verso Pollegio.

 

                                        Prima che la signora CIVI 2 si recasse al pronto soccorso, alcuni dei presenti le avrebbero dato da bere un grappino con l’intento di destarla dallo shock subito a seguito dell’aggressione.

 

                                 4.     Secondo la versione fornita dal signor ACCU 1, per contro, i fatti si sono svolti altrimenti.

                                        In primo luogo egli ha negato con veemenza di essere stato ubriaco. Egli ha raccontato di essere giunto al bar __________ per, come visto, comperare delle sigarette e, dato che c’era, ha ordinato una birra da 2 dl che ha iniziato a sorseggiare seduto al tavolo esterno dell’esercizio pubblico. Qualche minuto più tardi sono giunte le parti civili che si sono accomodate allo stesso tavolo, una in faccia all’altra, la donna dalla sua parte. A lui avevano dato l’impressione di essere allegrotte.

                                        Ad un certo punto un signore, barcollante, avrebbe chiesto alla signora CIVI 2 una pastiglia per il mal di testa che questa gli avrebbe prontamente dato, passando con il braccio proprio davanti al naso dell’imputato, che sarebbe stato costretto ad indietreggiare con il busto. In questi frangenti non sarebbe però successo nulla di particolare.

                                        Qualche minuto più tardi però, senza apparenti motivi, il signor CIVI 1 avrebbe iniziato a provocarlo e ad insultarlo: “Non so per quale motivo, comunque l’uomo (querelante), senza che io facessi nulla e senza che aprissi bocca, iniziò a fissarmi in malo modo, esclamando testuale frase: “teron da merda, to set un porco, to ghet tocaa i tett a la me dona” (…). Da parte mia sono rimasto di stucco, limitandomi a dirgli due volte che stava scherzando e che la donna poteva essere mia madre.” (cfr. verbale di audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).

                                        Dopodiché l’uomo si sarebbe alzato e gli avrebbe versato addosso la birra che aveva davanti a sé, imitato in un secondo tempo dalla compagna con il bicchiere di vino. Quest’ultima avrebbe poi completato l’opera afferrando il bicchiere del signor ACCU 1 e spaccandoglielo in testa, accompagnando il gesto con l’esclamazione “sei un porco!”. In questo modo egli sarebbe stato ferito alla testa ed avrebbe iniziato a sanguinare.

 

                                        Pure il proseguimento del diverbio si sarebbe svolto secondo il signor ACCU 1 in maniera diversa da quella descritta dalle controparti: a suo dire egli non ha aggredito né la signora CIVI 2, spingendola a terra, né il marito, assestandogli un pugno in faccia: “In seguito non rammento cosa sia successo esattamente. So che mi sono trovato sulla pubblica via ad alcuni metri dal tavolo e che sono stato aggredito con pugni e pedate su tutto il corpo.

                                        D2: chi era o chi erano gli aggressori? R2: Non sono in grado di affermarlo. Di sicuro uno era il mio querelante. D3: Nel caso specifico cosa le ha fatto? R3: Ne è nata una colluttazione. Mi sono preso un pugno in faccia. Rovinato a terra, sono stato ulteriormente percosso con pugni e pedate. Non so esattamente da chi poiché mi ero rannicchiato, proteggendomi con le braccia la testa.” (cfr. verbale di audizione 16 giugno 2007 dell’imputato, pag. 2).

                                        A seguito del pestaggio il prevenuto avrebbe riportato un taglio al labbro superiore, parte destra, la rottura parziale di un molare destro diversi taglietti alle braccia dovuti ai cocci di vetro, un piccolo taglio all’orecchio destro e contusioni all’occhio sinistro.

                                        Riuscito a rialzarsi, egli sarebbe poi scappato e si sarebbe rifugiato in una viuzza ove avrebbe scorto la luce accesa dell’appartamento di un suo conoscente, __________, al quale ha chiesto di poter usufruire del bagno per lavarsi. Su esplicita offerta dell’amico, l’imputato avrebbe rifiutato di farsi condurre al pronto soccorso, chiedendo solo di essere accompagnato al suo veicolo poiché temeva ulteriori aggressioni.

                                        Quale giustificazione per la sua rinuncia a recarsi da un medico per far attestare le lesioni subite, il signor ACCU 1 ha dichiarato di aver dato la priorità agli esami che avrebbe dovuto affrontare di lì a poco.

 

                                 5.     Ben ponderate le prove e le dichiarazioni agli atti, nonché quelle rese al dibattimento, la versione delle parti civili appare essere quella che rispecchia la realtà dei fatti, mentre quella del prevenuto non è credibile.

 

                                        Le dichiarazioni delle due parti civili, confermate sotto giuramento di fronte allo scrivente giudice, sono attendibili poiché univoche, costanti, non contraddittorie, lineari e prive di ricostruzioni illogiche. Esse sono pure confortate dai riscontri nelle testimonianze delle persone sentite dalla polizia durante l’istruzione formale.

 

                                        In effetti le esposizioni dei signori coincidono esattamente nella descrizione dei fatti salienti e forniscono una spiegazione logica e verosimile di quanto successo quella sera al bar __________. Partendo dal presupposto che il signor ACCU 1 fosse stato ubriaco, il susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e logica.

                                        Questo discorso vale anche per quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da nessuno se non dalla vittima stessa. In effetti solo un gesto del genere da parte dell’imputato avrebbe potuto dare origine ad una reazione della donna tanto brusca e spingerla a dargli del “porco” ed a gettargli il vino in faccia.

 

                                        Se i coniugi avessero preparato a tavolino la loro versione, come sostenuto, tra le varie eccezioni sollevate, dal legale del prevenuto nella sua arringa e durante tutto il dibattimento - assumendo più volte, incomprensibilmente ed in maniera inconciliabile con la deontologia professionale e con la buona educazione, un atteggiamento inutilmente villano ed arrogante sia nei confronti delle parti civili che in quelli del giudice - non si vede per quale motivo il signor CIVI 1, invece di riconoscere di non aver visto nulla e di esserne stato informato solo in un secondo tempo, non avrebbe dovuto sostenere di aver assistito anche a questa mossa. Analogamente, la moglie avrebbe senza difficoltà avuto l’occasione di sostenere il marito asserendo di aver potuto distintamente scorgere l’accusato tirargli un pugno in faccia, invece di affermare di non essere in grado di dire cosa sia accaduto nei frangenti che hanno fatto seguito alla sua caduta al suolo.

 

                                        Altrettanto credibile è che sia stato proprio il prevenuto ad aggredire fisicamente, per primo e senza preavviso, la signora CIVI 2 e, immediatamente dopo, il di lei marito, rompendogli un dente.

 

                                        Ad aggiungere forza alla posizione delle parti civili contribuisce il fatto che il signor CIVI 1 ha ribadito al dibattimento di non sapere in che modo si sia rotto il dito, riconoscendo che potrebbe anche esserselo lesionato da solo, picchiando da qualche parte durante l’ultima fase della lotta con il signor ACCU 1. In questo modo egli ha dimostrato di non volerlo fare apparire come la causa di tutti i suoi danni.

 

                                        Conferme di questa esposizione dei fatti si trovano nelle dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia. Per prima cosa il signor __________ ha attestato che l’imputato era ubriaco: “Posso unicamente affermare che prima che giungessero CIVI 1 e CIVI 2, ACCU 1 mi ha dato l’impressione che fosse come si suol dire “allegrotto” (ingestione di bevande alcooliche).” (cfr. suo verbale di interrogatorio 16 giugno 2007, pag. 1). Ad onor del vero egli ha pure sostenuto che quando ACCU 1 e il signor CIVI 1 stavano litigando, la moglie di quest’ultimo sarebbe intervenuta sferrando alla controparte un paio calci nel posteriore. Questa imprecisione, che non trova altri riscontri negli atti ed è stata negata dalle parti civili, non è comunque sufficiente a screditare la constatazione che il signor ACCU 1 fosse ubriaco.

                                        Il signor __________, sentito il 17 giugno 2007, ha potuto attestare che il signor CIVI 1 perdeva sangue dal naso ed aveva subito la rottura del dente.

                                        Il signor __________, interrogato il 26 giugno 2007 e morto qualche mese dopo, ha dichiarato: “Al mio arrivo ACCU 1 si trovava già seduto ad un tavolo, all’esterno del ritrovo. Mi rammento che ebbe modo di invitarmi al tavolo, cosa che declinai. Da come si presentava mi ha dato l’impressione che si trovasse sotto l’influsso di bevande alcooliche. Di fatto sono entrato nel ristorante. Dopo circa una mezz’oretta ho avuto modo di udire che all’esterno persone erano passate a vie di fatto. Sortito ho notato che sulla pubblica via CIVI 1 e ACCU 1 stavano discutendo animatamente. In quel frangente non si sono messi le mani addosso. La diatriba pareva fosse terminata. Invece, dopo circa cinque minuti, quando CIVI 1, CIVI 2 ed il sottoscritto stavamo tranquillamente discutendo, in piedi, improvvisamente ACCU 1 che era poco distante seduto, con scatto repentino si è alzato, spintonando la CIVI 2. La stessa, a seguito di questo spintone, perdeva l’equilibrio, rovinando per terra sulla schiena, dopo aver urtato con la stessa un palo di ferro. Pressoché in contemporanea ACCU 1 sferrò un pugno (mi permetto di dire a tradimento) all’indirizzo del CIVI 1, colpendolo violentemente al volto. I due contendenti (CIVI 1 e ACCU 1) hanno continuato sulla pubblica via le loro divergenze d’opinioni, suonandosele di santa ragione. Terminato il tutto ACCU 1 si è allontanato in direzione a me sconosciuta. Non ho notato in lui evidenti segni della bagarre di cui era stato protagonista. Per contro CIVI 1 perdeva del sangue poiché gli si era rotto parzialmente un dente e lamentava dolori ad un dito mignolo. Non ho presenziato all’inizio della discussione, motivo per cui non so per quale motivo siano entrati in conflitto. Unicamente in un prosieguo di tempo sono venuto a conoscenza che tutto sarebbe scaturito dal fatto che ACCU 1 si era permesso di toccare un seno della CIVI 2 (cfr. suo verbale di audizione 26 giugno 2007). Anche la testimonianza del signor __________ contiene una piccola imprecisione, laddove indica nella pubblica via il luogo dove sarebbe avvenuta la prima discussione tra le parti. Non si tratta comunque di una lacuna grave al punto da rendere poco credibile tutto il resto che, come si può chiaramente notare, coincide con le dichiarazioni delle parti civili.

 

                                        Poiché il testimone in questione è morto, l’imputato è stato regolarmente confrontato al dibattimento con le sue dichiarazioni, art. 247 cpv. 1 CPP, anche se le stesse, dando per scontato che gli fossero note nel dettaglio, non gli sono state lette. D’altro canto nemmeno il suo legale ne ha fatto richiesta, ma si è limitato a ribadire la sua pretesa di estromissione del relativo verbale d’interrogatorio.

 

                                 6.     La descrizione dei fatti effettuata dal signor ACCU 1 non è invece in alcun modo credibile: è poco lineare, contiene importanti lacune ed è priva di logica.

 

                                        A suo modo di vedere egli sarebbe stato aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente dalle parti civili senza motivazioni apparenti. Il signor CIVI 1, che, come attestato da tutte le parti presenti al dibattimento, non lo conosceva e non lo aveva mai visto, gli avrebbe dato del “teron da merda”. Quindi senza neppure sapere se fosse italiano o svizzero. In seguito l’uomo, gli avrebbe gettato la birra in faccia e la sua compagna gli avrebbe rotto un bicchiere in testa dicendogli “sei un porco”, pure senza alcuna giustificazione e senza che lui avesse reagito o provocato in qualche modo.

                                        Quanto avvenuto dopo non è stato in grado di ricostruirlo, riuscendo solo a ricordare di essersi è venuto a trovare sulla pubblica via, ad alcuni metri dal tavolo, e di essere stato preso a pugni e pedate su tutto il corpo. Un vuoto di memoria estremamente sintomatico.

                                        Il signor ACCU 1 poi sostenuto, anche al dibattimento, che con la rottura del bicchiere in testa avrebbe cominciato a sanguinare copiosamente da un orecchio. Ma nessuno dei presenti ha visto del sangue sul suo volto (né in altre parti del suo corpo).

                                        Egli avrebbe subito lesioni di una certa gravità, ma avrebbe rinunciato a recarsi dal medico ed a denunciare gli autori perché troppo concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma da selvicoltore che avrebbe avuto nei giorni seguenti. Si tratta di motivazioni prive di consistenza, poco plausibili. Per di più l’imputato nemmeno si è adoperato per produrre una prova documentale, facilmente ottenibile, per attestare la data degli esami (l’audizione del signor __________ era stata chiesta solo per attestare che il prevenuto si era esercitato con lui sino a tarda ora e che quando si era recato al bar __________ non era brillo. __________ però non ha assistito ai fatti e non era presente sul luogo, quindi non avrebbe potuto fornire elementi utili al giudizio).

 

                                        Il prevenuto ha sempre negato con veemenza di essere stato ubriaco. Le dichiarazioni dei testi e delle parti civili sentite sotto giuramento smentiscono tuttavia questa sua posizione. Così come lo fanno l’analisi del concatenamento dei fatti, rispettivamente la descrizione imprecisa ed incongruente degli stessi da lui fornita, che ben si concilia con quella che avrebbe potuto effettuare una persona che presenta vuoti di memoria causati dall’alcool. Altrettanto dicasi per il rapido e sospetto allontanamento dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia, nonostante asseverate lesioni subite dolosamente.

 

                                        ACCU 1 ha per contro a più riprese insistito sul fatto che ad essere palesemente alticci sarebbero stati i signori. A sostegno di questa teoria il suo legale ha rinviato al certificato medico (“Breve rapporto d’uscita”) rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bellinzona alla signora al termine della visita da lei effettuata il 18 maggio 2007, nel quale è stato indicato: “Paziente lucida, con fetore etilico (…)”. Con queste parole, a suo modo di vedere, il dottore ha voluto attestare che la signora era completamente sbronza, perché solo chi ha bevuto “come una spugna” può presentare un fetore etilico. Forse preso dall’enfasi della sua arringa, egli ha dimenticato che la donna ha ammesso di aver bevuto, moderatamente, del vino mangiando, di aver sorseggiato un po’ di vino al bar __________ e di aver ricevuto un grappino dopo essere stata scaraventata al suolo. Ha pure dimenticato che la frase in questione inizia con “paziente lucida”, constatazione che mal si concilia con una persona “ubriaca fradicia”. Il fatto non può essere dunque considerato provato, ma neppure reputato verosimile ed appare una giustificazione di comodo.

 

                                        Il patrocinatore ha sostenuto infine che le due parti civili non sarebbero credibili poiché sposate tra loro e che si sarebbero inventate tutto per farla pagare al signor ACCU 1. Il solo elemento del matrimonio non è sufficiente a screditare delle testimonianze e per sostenere validamente una volontà di ritorsione nei confronti del prevenuto occorre anche dimostrarne le ragioni. Non è sufficiente limitarsi a formulare con superficialità delle accuse generiche.

 

                                        Per questi motivi lo scrivente giudice è giunto al pieno convincimento che i fatti si siano svolti così come descritto dai signori e come ripreso nel decreto d’accusa. Partendo da questo presupposto è pertanto possibile esaminare i singoli capi d’imputazione dal punto di vista del diritto.

 

                                 7.     Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).

 

                                        Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

 

                                        La lesione dell’onore non deve venire analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua potenzialità denigratoria devono essere contestualizzati, cioè valutati secondo l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo (o alla frase), rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito. In effetti con l’evolvere dei tempi e con il loro uso frequente, quasi inflazionato, taluni vocaboli una volta impronunciabili si sono addirittura trasformati in un intercalare. Alcune parole o locuzioni, pur possedendo una connotazione oscena o sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso la loro forza infamante, prendendo talvolta il posto nel linguaggio corrente di alte terminologie aventi significato diverso ma ormai divenute desuete (ad esempio “me ne fotto”, per affermare che non mi interessa, o “è un gran casino”, per sostenere che è un pasticcio). Questo vale, come attestato dalla Quinta Corte di Cassazione italiana nella sua decisione, condivisibile, del 13 luglio 2007 (n. 27966/2007), anche per l’espressione “vaffanculo”: nell’accezione comune essa assume il significato di “lasciami stare”, “non infastidirmi”, “stà zitto”, “ma basta!”. L’esclusione del carattere lesivo dell’onore può essere però ipotizzabile solo qualora l’autore abbia pronunciato il termine con tale intento: è la regola quando egli sia allo stesso livello interlocutorio della persona cui è indirizzato, mentre deve di norma essere escluso (per cui rappresenta ingiuria) quando la vittima è ad esempio un insegnante che fa un’osservazione all’allievo o un vigile che dà una multa, poiché in tal caso esso assume una connotazione spregiativa nei confronti della figura istituzionale che essi rappresentano e, di riflesso, lesiva del loro onore personale.

 

                                        Nella fattispecie il prevenuto, dicendo “vaffanculo” alla signora CIVI 2, pur palesando scarsa educazione, non ha leso l’onore della donna: il suo intento era chiaramente quello di ingiungerle di lasciarlo in pace.

 

                                        Il reato di ingiuria non è dunque stato oggettivamente consumato ed il signor ACCU 1 deve esserne prosciolto.

 

                                 8.     L'art. 198 cpv. 2 CPS reprime con la multa, a querela di parte, chiunque mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona.

 

                                        Tale norma rientra nel novero delle disposizioni volte a proteggere l'integrità sessuale e la libera determinazione in questo ambito.

                                        Il secondo capoverso - in particolare - tutela il pudore personale (DTF inedita 6P.123/2003 del 21 novembre 2003, consid. 6.1). Quest'ultima nozione deve essere intesa con riferimento al senso morale del cittadino medio (DTF 128 IV 262 consid. 2.1). L'autore deve avere agito intenzionalmente - bastando il dolo eventuale (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 8 ad art. 198 CPS) - e senza il consenso della vittima (Bernard Corboz, op. cit., pag. 828, n. 11 con richiamo). Come confermato dalla fattispecie in esame, le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono sovente rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra, la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (DTF inedita 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3.3 in fondo con richiamo di dottrina).

 

                                        Il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto colpevole di molestie sessuali il qui accusato per avere, senza preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato il seno alla signora CIVI 2.

 

                                        Richiamando la versione riferita dalla parte civile CIVI 2, considerata da questo giudice senza dubbio alcuno veritiera, l’aver afferrato il suo seno spostando la mano da sopra la sua spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura innegabilmente una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale.

 

                                        Essendosi trattato di una “presa ferma” l’atto non può che essere stato perpetrato intenzionalmente.

                                        I requisiti ai quali l’art. 198 CPS subordina la condanna penale per molestie sessuali sono pertanto adempiti sia dal lato oggettivo che da quello soggettivo.

 

                                 9.     Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CPS).

 

                                        Le lesioni semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però sino al punto di porre la vittima pericolo di morte o da cagionarle un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si riconoscono come lesioni semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterni che interni, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

 

                                        Per l’art. 126 cpv. 1 CPS, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito a querela di parte, con l’arresto o la multa.

 

                                        Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).

 

                                        In presenza di contusioni, lividi o escoriazioni provocati da colpi o da altre cause analoghe, la distinzione tra le vie di fatto e le lesioni semplici è delicata.

                                        La giurisprudenza ha considerato un colpo al viso, che ha provocato un graffio al naso ed una contusione, come vie di fatto, così come lo è stato un livido al braccio e un dolore alla mascella senza contusione. Al contrario, un pugno in faccia sferrato con brutale violenza tale da provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti o del setto nasale, è stata qualificata come lesione semplice. Analogamente numerosi pugni e pedate che hanno provocato, in una delle vittime, dei segni all’altezza dell’occhio e un livido al labbro inferiore, e, nell’altra vittima, un livido alla mascella inferiore, una contusione alle costole e delle escoriazioni all’avambraccio e alla mano, sono state considerate lesioni semplici.

                                        Laddove il danno all’integrità fisica si manifesti soltanto con contusioni, lividi o escoriazioni, si deve tener conto dell’intensità del dolore provocato per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto. Al riguardo, trattandosi di nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, nei casi limite, un certo margine di apprezzamento al giudice (DTF 119 IV 25 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                                        Dal profilo soggettivo entrambi i reati devono essere commessi intenzionalmente; l’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 123, pag. 138). Vi è dolo eventuale quando l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in tale circostanza, egli prende in considerazione la realizzazione dell’evento e, pur non auspicandola, l’accetta. Non è, infatti, necessario che la volontà dell’autore sia indirizzata alla concretizzazione degli estremi che portano all’adempimento oggettivo della fattispecie penale, né che egli ne sia soddisfatto (DTF 125 IV 251; 123 IV 156; 121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).

 

                               10.     Nel caso in oggetto, il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto colpevole il prevenuto per aver innanzitutto cagionato un danno al corpo della signora CIVI 2 consistente nella contusione della colonna sacrale e delle spalla destra, facendola cadere a terra con una spinta violenta.

 

                                        Dal certificato medico dell’Ospedale Regionale di Bellinzona, redatto dal dottor __________, si desume che la signora ha in effetti riportato le lesioni indicate nel decreto. Esse sono sicuramente compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente, a terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato.

                                        Essendo notoriamente le contusioni della colonna sacrale e della spalla alquanto dolorose, non possono essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le lesioni semplici.

                                        Dal punto di vista oggettivo il reato è quindi realizzato. La valutazione dell’aspetto soggettivo non crea problemi particolari, preso atto che la spinta è stata inferta volontariamente e che, vista la forza della stessa, l’accusato non poteva non aver previsto che la signora cadesse a terra e si facesse male. Egli ha per lo meno agito con dolo eventuale, anche se è convincimento di questo giudice che si sia mosso per fare del male.

 

                               11.     Sacchi è inoltre stato ritenuto dall’accusa colpevole di lesioni semplici nei confronti di CIVI 1, per averlo colpito al viso con un pugno, provocandogli la rottura di un dente e per averlo percosso in seguito, causandogli la frattura di una falange del dito mignolo della mano destra.

 

                                        Il certificato medico rilasciato dall’Ospedale Regionale di Bellinzona il 16 maggio 2007, conferma un “trauma contusivo diretto sull’emiviso destro con frattura del dente para incisivo destro” e la frattura della falange ditale del mignolo della mano destra.

                                        Si tratta senza ombra di dubbio di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

 

                                        Mentre la causa della rottura del dente è indiscutibilmente il pugno inferto dall’imputato alla parte civile, quella della rottura del mignolo non è chiara. Lo stesso signor CIVI 1 ha riconosciuto in aula di non essere in grado di dire se il dito sia stato rotto dall’imputato o picchiando da qualche parte nella lotta, durante la seconda parte della quale anche egli, come visto, ha avuto un ruolo attivo. A verbale dell’11 giugno 2006 la parte civile in questione aveva già fornito indicazioni in tal senso, asserendo: “Tra me e ACCU 1 ne è nata una colluttazione. Oltretutto mi sono rotto il dito mignolo della mano destra. Esattamente non so in che circostanze.”. Non essendo provato il nesso di causalità tra questa seconda lesione e le percosse inferte dal signor ACCU 1 questi deve essere prosciolto dalla relativa accusa.

 

                                        Dal punto di vista soggettivo, è innegabile che il pugno sia stato assestato volontariamente e con l’intenzione di fare del male.

 

                               12.     L’accusato ha chiesto, in via subordinata, che qualora egli fosse stato ritenuto colpevole di lesioni semplici, gli fosse riconosciuta la legittima difesa esimente, art. 15 CPS, rispettivamente quella discolpante, art. 16 CPS.

 

                                        A fronte di una simile presa di posizione, non ci si può esimere dall’osservare come essa strida palesemente con quelle da lui effettuate circa lo svolgimento dei fatti: risulta difficile comprendere come da un lato egli possa sostenere di non avere spinto la signora CIVI 2, né di aver tirato un pugno in volto all’altra parte civile, e dall’altro chiedere che proprio per la commissione di questi gesti gli venga riconosciuto di avere agito per legittima difesa.

 

                                        L’art. 15 CPS (legittima difesa esimente) precisa che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri. Per l’art. 16 cpv. 1 CPS (legittima difesa discolpante), invece, se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena. Chi lo fa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole, art. 16 cpv. 2 CPS.

 

                                        L’esercizio della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita.                                 Affinché possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. Gli art. 15 e 16 CPS non presuppongono però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco, al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

                                        La vittima ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Stefan Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).

 

                                        Nella fattispecie è stato assodato che la spinta ed il pugno sono stati inferti dal signor ACCU 1 alle due parti civili senza preavviso alcuno e senza che queste lo stessero in quel momento aggredendo o dessero in lui l’impressione di volerlo fare. Il diverbio avvenuto in precedenza si era già concluso da circa cinque minuti. Al momento in cui sono stati malmenati, i signori si trovavano in piedi ad un altro tavolino-bancone e stavano ordinando delle bibite; essi non stavano neppure prestando attenzione all’imputato che ha avuto così la possibilità di assalirli senza che questi avessero nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo.

                                        Una qualsiasi forma di legittima difesa è dunque da escludere.

 

                               13.     Per questi motivi il prevenuto deve essere condannato per i reati di molestie sessuali e di lesioni semplici relativamente alle contusioni riportate dalla signora CIVI 2 ed al dente rotto al di lei marito.

 

                                        Come accennato, l’art. 123 cpv. 1 CPS prevede che il reato venga sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le molestie sessuali sono invece punite con una multa.

 

                                        Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

 

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

 

                                        A carico del prevenuto pesa qui avantutto la brutalità con cui le lesioni sono state perpetrate, la mancanza di una qualsiasi giustificazione per il proprio agire, la gratuità delle provocazioni da lui avviate e che hanno condotto alla zuffa con le parti civili. Pure di rilievo è il fatto che egli non ha mai accennato a delle scuse ma anzi, affidandosi al suo legale - del quale, con il suo silenzio, ha sottoscritto ogni parola - ha in aula aggredito in maniera inqualificabile, oltre che inutile, le vittime.

                                        Non va neppure dimenticato che il signor ACCU 1 è già stato condannato nel 2003 ad una pena di 75 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 4 anni, quindi non ancora scaduto al momento dei fatti qui in esame.

 

                                        A suo favore gioca la buona situazione famigliare e professionale.

 

                                        Ben ponderato tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 30 aliquote giornaliere, fissate in fr. 100.-- ciascuna in base alla sua attuale situazione economica. In effetti, nonostante sia caduta l’accusa di ingiuria e quella di lesioni semplici per la rottura del dito mignolo, la gravità degli altri reati giustifica, già da sola, una simile pena.

 

                                        Nulla si oppone a che l’espiazione venga sospesa condizionalmente, per un periodo di prova che comunque appare opportuno fissare in 4 anni.

 

                                        A questa sanzione va inoltre aggiunta una multa di fr. 500.--.

 

                               14.     Il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in giudicato, non avendo le stesse impugnato il decreto d’accusa.

 

                               15.     La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

 

visti                                   gli art. 15, 16, 42 segg., 123 cifra 1, 177, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  molestie sessuali, art. 198 CPS,

                                             per avere, a __________ presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, senza preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a CIVI 2 (nata __________);

                                        2.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                             2.1.  per avere, a __________ presso il bar __________ nella tarda serata del 17 maggio 2007, causato un danno al corpo di CIVI 2 (nata __________), e meglio per averla fatta cadere a terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV agli atti;

                                             2.2.  per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, causato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un incisivo, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’ORBV agli atti;

 

e lo proscioglie                dall’accusa di:

                                        1.  ingiuria, art. 177 CPS,

                                             per avere offeso l’onore di CIVI 2 (nata __________), rivolgendole l’espressione “vaffanculo”, come descritto al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2319/2007 del 16 luglio 2007;

                                        2.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                             per aver percosso CIVI 1, causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come descritto al punto n. 3.2. seconda parte del summenzionato decreto d’accusa;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 3’000.-- (tremila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

prende atto                      che nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1450.00       totale