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Incarto
n. DA 2357/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
detenuto dal 9 al 20 settembre 2006
prevenuto colpevole di pornografia,
per avere, a __________, presso il __________, nel periodo gennaio/febbraio 2006 e fino al giugno 2006, mostrato a 5/6 utenti __________ tra i quali CIVI 1, in un numero imprecisato, ma in almeno 5, 6, 7 occasioni, solitamente al sabato durante la pausa pranzo, diversi film pornografici tra i quali uno di pornografia cosiddetta dura, vertente su atti sessuali con animali, filmato che si era, tra gli altri, procurato da terzi facendoselo inviare sul proprio cellulare marca Samsung sul quale lo conservava e con il quale mostrava i filmati ai ragazzi dell'__________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 197 cifra 3 e 197 cifra 3bis CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 69 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio 2007 n. 2357/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’300.-- (tremilatrecento), corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 110.-- (art. 34 e seg. CPS), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 12.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
5. Ordina la confisca di un disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie 5JX5ZNC0PC (art. 69 cpv. 1 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 luglio 2007 dalla parte civile, rispettivamente in data 30 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2008, al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1, l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il patrocinatore della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale, rilevando la gravità del caso, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, associandosi a quanto esposto dal magistrato inquirente, postula la conferma del decreto d’accusa, per quanto concerne la colpevolezza. Egli chiede inoltre che l’imputato venga condannato sia al pagamento di fr. 1’500.--/1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali per la presente procedura, lasciando al prudente giudizio del giudice, la determinazione dell’ammontare esatta, sia al versamento di un’indennità simbolica di fr. 1'000.-- quale risarcimento per il torto morale. Per il resto chiede la conferma del rinvio al foro civile;
sentito il difensore, il quale rileva innanzitutto l’imprecisione e l’indeterminatezza del decreto d’accusa, in quanto non menziona nel dettaglio i ragazzi che hanno visto i filmati. L’unica accusa da discutere è pertanto il reato di pornografia commesso nei confronti della parte civile. Egli non contesta che la pornografia con animali sia da annoverare fra quella cosiddetta dura. Per contro, a suo avviso, per gli altri filmati, peraltro nemmeno agli atti, non vi è alcuna prova che abbiano un contenuto pornografico ai sensi dell’art. 197 CPS. Il decreto deve dunque essere ridimensionato per quanto concerne alla materialità dei fatti. Egli postula quindi una massiccia riduzione della pena pecuniaria proposta, anche alla luce dell’attuale situazione finanziaria del suo assistito, come pure di contenere al massimo, la multa, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie. Infine, si rimette al giudizio del giudice per quanto concerne le richieste di parte civile, chiedendo comunque di ridurle il più possibile;
sentito in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di pornografia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?
5. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, sequestratogli dalla Polizia?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 69, 197 cifre 3 e 3bis CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
pornografia, art. 197 cifre 3 e 3bis CPS,
per avere, a __________, presso il __________, nel periodo gennaio/febbraio 2006 e fino al giugno 2006, mostrato ad alcuni utenti __________, tra i quali CIVI 1, un sabato durante la pausa pranzo, un film di pornografia cosiddetta dura, vertente su atti sessuali con animali, filmato che si era procurato da terzi facendoselo inviare sul proprio cellulare marca Samsung, sul quale lo conservava e con il quale lo mostrava ai suddetti utenti,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 1’200.-- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 12;
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1’000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 770.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina il dissequestro di un disco rigido marca Seagate, modello Barracuda 7200.7, numero di serie 5JX5ZNC0PC34, sequestratogli dalla Polizia;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________, fr. 1’000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, rinviando la stessa al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di corrispondente natura;
respinge la richiesta di risarcimento del torto morale formulata dalla parte civile, in quanto non è di facile determinazione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 570.00 spese giudiziarie
fr. 1770.00 totale