CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.318

DA 2213/2007

Bellinzona

6 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuta colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

 

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 2213/2007 di data 9 luglio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                1.     Alla multa di fr. 100.-- (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detetniva di giorni 1 (uno).

                                2.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

                                3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 30 luglio 2007 dall'accusata;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusata e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di __________ il __________;

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato l’11 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il __________;

 

                                       che l’opposizione, interposta da ACCU 1 il __________ (cfr. busta di intimazione allegata ad act 7), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.