Incarto n.
10.2007.319

DA 1948/2007

Bellinzona

7 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1 

DI 1

 

siccome

ritenuta colpevole di            esercizio illecito della prostituzione e di infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

 

fatti avvenuti                       nel periodo __________ sino al __________ a __________;

 

reati previsti                        dagli art. 199 CP e  23 cpv. 1 LDDS;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 1948/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                1.     Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                2.     Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

                                3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusata;

                                   

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta a __________ il __________;

 

                                       che tale atto le è stato regolarmente notificato, come risulta dalla firma apposta dall’accusata sulla cartolina di avviso di ricevimento (cfr. act 3);

                                      

                                       che detto avviso di ricevimento è ritornato al Ministero pubblico di Lugano il 10 luglio 2007 (cfr. ibidem) e che di conseguenza è stato ricevuto dall’accusata perlomento il giorno precedente;

 

                                        di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva, nell’ipotesi più favorevole alla prevenuta, il 24 luglio 2007;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1 il 25 luglio 2007 risulta pertanto tardiva;

 

                                       che nulla muta al riguardo l’eccezione sollevata dal legale dell’accusata in quanto a seguito di un accordo tra i due Paesi gli atti giudiziari elvetici possono essere inviati in Italia direttamente alle persone coinvolte, senza dover passare  tramite il consolato svizzero o per via rogatoriale;

 

                                      

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

Crema, I

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.