Incarto n.
10.2007.323

DA 2007/2007

Bellinzona

27 dicembre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con il segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 2007/2007 di data  18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

1.       Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

 

Vista                                l'opposizione interposta in data 31 luglio 2007 dall'accusato;

 

considerato                        che, secondo gli art. 208 e 210 CPP, l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro quindici giorni dall'intimazione;

 

preso atto                          che il decreto di accusa in esame è stato intimato a mezzo raccomandata al prevenuto a Lugano, presso il recapito postale della signora __________ (in via __________), il 18 giugno 2007 (cfr. doc. B). Contro tale decisione l’imputato non ha interposto alcuna opposizione, sicché in data 23 luglio 2007 il Ministero pubblico attestava la crescita in giudicato del decreto di accusa n. DA __________ del 18 giugno 2007;

 

                                         che, in effetti, il termine di quindici giorni per fare opposizione cominciava a decorrere il giorno seguente a quello della notifica, ossia il 20 giugno 2007 (o al più tardi l’ultimo dei sette giorni del termine di giacenza, vale a dire il 26 giugno 2007), e scadeva il 4 luglio 2007 (o al più tardi l’11 luglio 2007); di conseguenza, l'opposizione interposta da ACCU 1, per il tramite del suo patrocinatore, datata 31 luglio 2007, intimata lo stesso giorno e pervenuta alle autorità inquirenti il 2 agosto susseguente, risultava d’acchito tardiva;

 

atteso                                che l’imputato afferma che la notifica del decreto di accusa sarebbe avvenuta in modo irregolare; che la clausola di elezione di domicilio presso la signora __________ non sarebbe valida, siccome la sua formulazione sarebbe imprecisa (il prevenuto non avrebbe affermato di eleggere domicilio legale “presso” l’amica), poiché non sarebbe possibile eleggere domicilio legale presso una terza persona in presenza di un asserito soggiorno illegale; e giacché la signora __________ non avrebbe ratificato l’atto, non sarebbe un avvocato iscritto all’Albo degli avvocati e non potrebbe rappresentare il prevenuto;

 

considerato                        che il Codice di procedura penale ticinese (CPP), con riferimento all’istituto dell’elezione di domicilio legale presso un terzo, stabilisce alcuni obblighi per il difensore e per la parte civile (cfr. art. 49 cpv. 5 II. frase e 71 cpv. 2 II. frase CPP: “la Camera per l’avvocatura e il notariato può ammettere all’ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti”; e art. 70 cpv. 3 CPP: “All’atto della costituzione la parte civile che non ha domicilio in Svizzera è obbligata ad eleggervi un recapito per la valida intimazione degli atti giudiziari”);

 

                                         che, nel Cantone Ticino,  all’accusato non può essere imposta l’elezione di domicilio, salvo per condizionare la concessione della libertà provvisoria (cfr. Rusca, Salmina, Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 49 n. 24 con rinvio al Messaggio aggiuntivo del 20.03.1991 del Consiglio di Stato, pag. 63);

 

                                         che l’istituto processuale del recapito delle parti è riconosciuto dalla dottrina ed è positivamente ancorato in altri codici cantonali di procedura penale (cfr. ad es. art. 26 cpv. 1 CPP-GE per la parte civile; art. 136 cpv. 1 CPP-GE; 48 CPP-VD; 59 cpv. 1 CPP-JU; 42 CPP-AR, 90 cpv. 1 CPP-BE per l’accusato), nella Legge federale sul tribunale federale (cfr. art. 39 LTF) e pure nel Codice di diritto processuale penale svizzero di futura adozione (cfr. art. 87 cpv. 2 nCPPF in: FF 2007, pag. 6351-6352: “le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente”). In base a tale istituto, le parti, dunque anche l’accusato o l’imputato, hanno il diritto di notificare un loro recapito presso un terzo, il quale non deve necessariamente essere un avvocato (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1524-1525; Seiler, von Werdt, Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, ad art. 39 n. 3; Rey, Procédure pénale genevoise, Losanna 2005, ad art. 136 n. 1.2). L’elezione di domicilio, che deve essere chiara e univoca, obbliga il tribunale e le altre parti della procedura a conformarsi a questa manifestazione di volontà, dal momento in cui essa è loro notificata; chi ha eletto domicilio presso un terzo sopporta il rischio che l’atto notificatogli al domicilio eletto non gli venga effettivamente notificato (cfr. Bertossa, Gaillard, Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987, ad art. 75 n. 1 e 5). Il domicilio eletto è valido fino a quando l’elezione non viene revocata (cfr. Rey, op. cit., ad art. 26 n. 1.3);

 

ritenuto                              che, alla luce dei precedenti considerandi, l’elezione di domicilio di ACCU 1 presso la signora __________, __________, Lugano, appare regolare, nulla impedendo ad un imputato residente a __________ (località macedone) di indicare quale recapito quello di un’amica residente in Ticino. Inoltre, il tenore della dichiarazione, rilasciata in presenza di un interprete: “eleggo domicilio legale quello della mia amica __________, 6900 Lugano in __________”, appare chiaro e non si presta ad ambiguità: in effetti, esso indica con precisione un recapito effettivamente esistente (esatto indirizzo al quale la corrispondenza può essere trasmessa, comprensivo di persona titolare del recapito, via, numero civico e luogo di domicilio) e non formula alcuna riserva in punto alla sua validità (ad es. durata limitata, recapito sussidiario rispetto al suo in __________, necessità di un’espressa approvazione della clausola da parte della signora __________ ecc.). In ultima analisi, l’accusato medesimo ha ammesso a verbale di aver sempre dimorato in Ticino presso la signora __________, dalla quale avrebbe pure avuto un figlio (evento, questo, che, benché apparentemente smentito dalla signora __________, configurava valido motivo per accogliere delle domande di sospensione di un divieto di entrata presentate dall’accusato all’UFM; cfr. decisioni 24.08.2007 e 21.09.2007 dell’UFM, scritto di data 11.09.2007 dell’UFM agli atti). E la signora __________, residente in __________ a Lugano (cfr. doc. 3 e verbale di interrogatorio 31.05.2007), ha confessato parzialmente la presenza del prevenuto presso di lei: al riguardo, essa ha affermato che il prevenuto era giunto in Ticino l’8 maggio 2006 [recte: 2007], che lei aveva notificato la presenza di lui e che ugualmente si era comportata in altre occasioni, in particolare nei mesi di maggio e ottobre 2006 (cfr. verbale __________ 31.05.2007, pag. 1-2). Infine, si osserva che in seguito, il 27 luglio 2007, la signora __________ intercedeva proprio presso il Ministero pubblico in nome e per conto dell’accusato in vista di un ricorso contro la decisione di divieto di entrata del 3 luglio 2007 dell’UFM (cfr. doc. 3 e 5). Di fronte a tali circostanze, lo stretto legame tra i due porta a escludere un’erronea comprensione da parte del prevenuto della dichiarazione da lui rilasciata di fronte agli organi inquirenti;

 

                                         che la tesi, secondo la quale non sarebbe possibile eleggere domicilio legale presso una terza persona in presenza di un asserito soggiorno illegale, non appare convincente, non solo perché fino ad un giudizio di colpevolezza la persona sospettata è da reputarsi innocente (e dunque in concreto il prevenuto non può essere considerato, almeno al momento dell’elezione di domicilio e sino allo spirare del termine per inoltrare opposizione, autore colpevole di soggiorno illegale), ma anche poiché tale restrizione del diritto di eleggere domicilio legale in Svizzera presso un terzo non trova riscontro nel CPP, né nelle disposizioni della LDDS, e neppure risulta disciplinata quale sanzione amministrativa o misura penale da infliggere già nella fase delle indagini preliminari o nella fase dell’istruttoria predibattimentale;

 

                                         che, piuttosto, l’istituto dell’elezione di domicilio permette all’imputato residente all’estero (che non è patrocinato da un avvocato) di essere validamente informato circa il prosieguo di un procedimento penale aperto nei suoi riguardi, di cui egli è già a conoscenza, e consente altresì di evitare l’intimazione di un atto giudiziario nelle forme della pubblicazione per via edittale – che è di principio più sfavorevole, visto che non offre la certezza che il prevenuto sfogli il Foglio ufficiale o ev. i quotidiani attraverso i quali l’atto in esame verrebbe intimato dall’autorità;

 

                                         che, ancora, una ratifica della manifestazione di volontà di eleggere domicilio presso la signora __________ non è requisito di validità, né l’imputato, davanti all’agente di polizia verbalizzante, ha voluto far dipendere l’efficacia della sua elezione di domicilio da un consenso esplicito della signora __________ – un consenso, questo, che, essendo __________ l’unica persona che l’ha sempre ospitato in Ticino, può essere ammesso per atti concludenti. Per tacere del fatto che il prevenuto ha indicato nella dichiarazione “stato civile e patrimoniale” annessa al suo verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2007 di convivere con la signora __________, di avere un figlio di nome __________ nato il 2 maggio 2007, e di essere domiciliato a Lugano in __________ (l’indirizzo della signora __________);

                                   

                                         che, come visto, la terza persona presso la quale si elegge domicilio, non deve necessariamente essere avvocato iscritto all’Albo: decisiva è piuttosto la validità e l’esistenza del recapito indicato (cfr. Bertossa, Gaillard, Guyet, op. cit., ad art. 75 n. 5); ciò che, nel caso in eame, non è in discussione (cfr.  verbali di interrogatori ACCU 1 e __________; doc. 3). Inoltre, una simile limitazione (recapito solo presso un avvocato) costringerebbe ogni persona indagata, in libertà e residente all’estero a incaricare un avvocato (iscritto all’Albo) per tutelare i suoi interessi ed essere prontamente informata dei provvedimenti presi nei suoi confronti dalle autorità penali. Ma ciò non è voluto dal legislatore e urterebbe con il principio che l’imputato può difendersi da solo, garantito da trattati internazionali e dal nostro codice di rito (cfr. art. 14 cifra 3 lett. d del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, 6 cifra 3 lett. c CEDU; art. 49 cpv. 1 CPP, che istituisce la facoltà, non l’obbligo, di avvalersi del patrocinio di un avvocato, e art. 58 CPP, che disciplina le facoltà di autodifesa dell’accusato) – riservati i casi di difesa necessaria, le cui premesse in concreto non sono raccolte (cfr. art. 49 cpv. 2 e 63 cpv. 2 CPP,  cfr. Rusca, Salmina, Verda, op. cit., ad art. 49 n. 6, 13 e 14, dove gli autori spiegano che “l’accusato ha il diritto di rinunciare al difensore quando ha ritrovato la libertà e fino all’emanazione dell’atto di accusa” e che “l’accusato contro il quale è stato emesso un decreto di accusa può perciò difendersi da solo” – a ben vedere tale compendio riguardava il diritto previgente; ora un accusato può comparire di fronte al giudice della pretura penale senza difensore);

 

                                         che, in conclusione, non essendo allegato (né dimostrato – nell’incarto del Ministero pubblico non vi sono atti concludenti) che l’elezione di domicilio in questione sia stata validamente revocata dal prevenuto, l’opposizione da lui formulata, tramite il suo difensore, in data 31 luglio 2007 si avvera tardiva e pertanto è inammissibile;

 

in applicazione                   degli art. 208 segg. CPP,

 


 

pronuncia:                1.     L'opposizione interposta al decreto di accusa no.3007/2007 in data 31 luglio 2007 dal difensore dell’accusato è irricevibile.

 

                             1.1.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 50.00 e le spese di fr. 50.00 sono a carico dell'opponente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.