Incarto n.
10.2007.329

DA 2545/2007

Bellinzona

28 febbraio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di    

 

                                 1.    vie di fatto,

                                        per avere, a __________ in data __________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei confronti della sorella CIVI 1

 

                                 2.    ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data __________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”, offeso l’onore della sorella CIVI 1;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e art. 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 agosto 2007 n. 2545/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                           4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 agosto 2007;

 

indetto                               il dibattimento 28 febbraio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;, __________, non è comparsa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto da lui sostenuto nel corso del suo interrogatorio. Egli pensa di non aver commesso alcun grosso reato, di aver solo preso per i capelli __________ e di averla mandata via di casa; aggiunge di aver già fatto tre giorni a Torricella, poiché non poteva pagare una multa;

                                        altrimenti è disposto a svolgere lavori di pubblica utilità, ma non può finanziare personalmente un suo eventuale impiego nell’ambito di tali lavori di pubblica utilità, né sostenere l’onere di una multa o di spese;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     È ACCU 1, autore colpevole di:

 

                              1.1.     vie di fatto,

                                        per avere, a __________ in data __________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei confronti della sorella CIVI 1?

 

                              1.2.     Ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data __________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”, offeso l’onore della sorella CIVI 1?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al o ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106, 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                   

                                    1.  vie di fatto,

                                        per avere, a __________ in data __________, afferrandole i capelli e tirandoglieli, commesso vie di fatto nei confronti della sorella CIVI 1;

 

                                    2.  ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data __________, dandole della “stronza”, della “purscèla” e della “matta”, offeso l’onore della sorella CIVI 1;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 32 (trentadue) ore da prestare;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00.

 

 

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).


 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale