Incarto n.
10.2007.330

DA 2408/2007

Bellinzona

24 aprile 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di    

 

                                 1.    lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale __________ di __________ e __________ del  Dr. Med. __________, primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

 

                                 2.    coazione,

                                        per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità;

 

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP, coazione, art. 181 CP

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 luglio 2007 n. 2408/2007 del  che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 8'100.-- (ottomilacento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 agosto 2007;

 

indetto                               il dibattimento 24 aprile 2008, al quale hanno rpeso parte l’accusato e il suo difensore, nonché la parte civile, rappresentata da suo padre;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la parte civile P. P., rappresentata da suo padre, signor  __________ __________, il quale afferma che non è necessaria la violenza e non c’è scusante per quello che ha fatto il prevenuto. Egli deve assumersi le responsabilità di quanto intrapreso e accettarne le conseguenze. Specifica che a seguito del fatto di __________, suo figlio ha ora paura di andare in giro. Termina suggerendo che il limone può essere tenuto in casa e che un simile problema, il signor ACCU 1, ce l’ha tutti gli anni;

 

sentito                              il difensore, avv. DI 1, __________, il quale rileva in entrata che le circostanze riprese dal Magistrato inquirente nella sua proposta di accusa e di pena, nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale, si sarebbero un po’ mitigate: di grave sarebbero emersi in particolare i due schiaffi inferti dall’accusato alla vittima, la quale tuttavia non risulta essere turbata psichicamente da quanto accaduto. Al riguardo, il difensore ammonisce che l’agire del suo assistito è stato scatenato dal comportamento del gruppo (“bullismo”) di giovani di cui faceva parte la vittima quella sera, caratterizzato da attitudini illecite (strappare limoni e altri frutti dalle piante del suo cliente con la conseguente rottura dei rami e delle piantine). Indi il patrocinatore si è chinato sulla condotta di ACCU 1, in special modo a livello soggettivo: egli ha colto in flagranza di reato il minorenne P. P., e, in verità, ha solo voluto bloccarlo, chiedergli le generalità e quelle dei suoi genitori (per mostrare loro quanto il figlio aveva fatto contro di lui), e infine avvertire la polizia. Detto altrimenti, prosegue il difensore, la volontà dell’imputato non era quella di cagionare un danno fisico o di intralciare la libertà del ragazzo, bensì unicamente quella di convocare i suoi genitori e di interpellare la polizia per denunciare l’accaduto. In assenza dei presupposti soggettivi dei due reati, egli chiede pertanto l’assoluzione del suo patrocinato. Un proscioglimento (o una decisione con cui lo si manda esente da pena) trova pure fondamento nelle norme che istituiscono la legittima difesa rispettivamente l’eccesso di legittima difesa, nonché l’errore in diritto ai sensi dell’art. 21 CP. In via sussidiaria, egli postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in vie di fatto e censura l’entità della pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico, che egli reputa esagerata, postulandone una massiccia riduzione;

 

sentito                               in replica il padre del minorenne P. P., __________, il quale afferma che suo figlio è un minorenne e che il prevenuto l’ha strappato dal suolo pubblico e lo ha portato in casa sua;

 

atteso                               che il difensore dell’accusato non intende duplicare;

 

sentito                               da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale chiede scusa sinceramente al padre in rappresentanza del figlio minorenne per quanto successo, precisando di averlo fatto senza cattiveria; auspica che il figlio possa superare queste difficoltà che lo portano al momento ad aver paura e a non andare in giro. Altrimenti si rimette al giudizio del giudice;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1, Lugano, autore colpevole di:

 

                              1.1.     lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del  Dr. Med. __________, primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti?

 

                              1.2.     Coazione,

                                        per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità?

 

                                 2.     Ha agito in stato di legittima difesa ex art. 15 CPS?

 

                              2.1.     Ha ecceduto i limiti della legittima difesa secondo l’art. 16 CPS?

 

                              2.2.     Trattasi di un caso di errore sull’illiceità (art. 21 CP)?

 

                                 3.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei quesiti di cui al p.to 1, quale pena gli deve essere inflitta?

 

                                 4.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

 

                                 5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 12 segg., 21, 34 segg., 42 segg., 47, 48, 49 cpv. 1, 106, 123 cifra 1, 126 e 181 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

                                   

rispondendo                       ai quesiti posti,

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di:

                                 1.     vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,

                                         per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le conseguenze attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del  Dr. Med. __________, agli atti;

 

                                 2.     coazione, art. 181 CP,

                                        per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. __________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità;

 

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).

 

 

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                          0.00       spese di inchiesta

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                      800.00       totale