|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 2425/2007 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Giorgio Bassetti |
|||||
|
|
|||||
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
|
|
ACCU 1 , difeso da: DI 1
|
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 95 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a Lugano il 28 aprile 2007;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 luglio 2007 n. 2425/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 230.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'600.00;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 13 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 14 agosto 2007;
indetto il dibattimento 3 aprile 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, DI 1, __________, il quale evidenzia l’atteggiamento collaborativo del prevenuto, il suo sincero pentimento e l’assenza di precedenti (fatto salvo un ammonimento per un lieve eccesso di velocità commesso nel 1999). Postula in conclusione una riduzione del numero di aliquote giornaliere, della durata della sospensione condizionale e della multa, rimettendosi per il resto al prudente giudizio di questo giudice;
sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale riferisce di non essere proprietario della Porsche alla guida della quale egli aveva consumato l’infrazione, e sostiene che le sanzioni proposte appaiono eccessive;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per avere,
a Lugano il 28 aprile 2007,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 95 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 47 segg., 106 CP; art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 230.00 (duecentotrenta), per un totale di fr. 3450.00 (tremilaquattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.00 (mille);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00 (fr. 850.00 in caso di richiesta di motivazione scritta).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1450.00 totale