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Valentina Baldacci, Via San Michele degli Scalzi, I-56124 Pisa patr. da: Avv. Elio Brunetti, Lugano,
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Incarto
n. DA 1501/2007 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: Avv. __________ __________,
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prevenuto colpevole di
1. carente diligenza in operazioni finanziarie (ripetuta),
per avere nel periodo dal 1992 al 2003, a Lugano agendo a titolo professionale, accettato, aiutato a collocare e/o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, e meglio per avere
1.1. aperto e mantenuto in essere la relazione n. 291763 intestata alla __________ SA, __________, presso la Banca __________ (poi __________ SA, ora __________ SA), omettendo di accertare l’identità del reale avente economicamente diritto ovvero sottoscrivendo il 14.10.1992 ed il 03.05.1995 (recte: 03.03.1995) due formulari A indicandovi contrariamente al vero __________ quale avente diritto economico, tralasciando anche in seguito di modificare tale errata indicazione;
1.2. aperto e mantenuto in essere la relazione n. 297551 intestata alla __________ Ltd, __________, presso la __________ di __________ (poi __________ SA, ora __________ SA) ed estinta il 30.04.2001, omettendo di accertare l’identità del reale avente economicamente diritto ovvero sottoscrivendo il 30.08.1996 il formulario A indicandovi contrariamente al vero __________ quale avente diritto economico, tralasciando anche in seguito di modificare tale errata indicazione;
1.3. aperto e mantenuto in essere la relazione n. __________ intestata alla __________ Ltd, __________, presso il __________ ed estinta il 22.03.2002, omettendo di accertare l’identità del reale avente economicamente diritto ovvero sottoscrivendo il 24.01.1995 il formulario A indicandovi contrariamente al vero __________ quale avente diritto economico, tralasciando anche in seguito di modificare tale errata indicazione;
2. dichiarazione falsa di una parte in giudizio,
per avere il 24.10.2000, a __________ dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fatto come parte in una causa civile sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, e meglio per avere in qualità di convenuto nell’ambito di una causa civile di rendiconto pendente dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, dichiarato contrariamente al vero di non aver “mai detenuto beni del Prof. __________, questo neppure indirettamente tramite società di cui egli era avente diritto economico”, mentre in realtà egli era o era stato procuratore generale delle seguenti società, riconducibili economicamente al __________ ovvero a __________, e/o avente diritto di firma sulle relazioni bancarie a loro intestate, in particolare:
- relazione n. 291763 intestata a __________ SA, __________, aperta dall’accusato in data 14.10.1992 presso la __________ di __________ (poi __________ SA, ora __________ __________ SA), sulla quale erano depositati al momento della falsa dichiarazione valori patrimoniali superiori a CHF 3 milioni,
- relazione n. __________ intestata a __________ und __________, __________, aperta nel 1965 presso il __________ di __________ ed estinta il 12.07.1996,
- relazione n. __________ intestata a __________. , __________, aperta dall’accusato nell’aprile 1986 presso la __________ di __________ (poi __________) ed estinta il 09.02.2000,
- relazione n. __________ intestata a __________ AG, __________, aperta nel 1989 presso la Banca __________ di __________ (poi __________) ed estinta nel marzo 1997,
- relazione n. __________ intestata a __________., __________, aperta nel 1990 presso la __________ di __________ (poi __________ SA) ed estinta il 11.04.1996;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 305ter, 306 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 maggio 2007 n. 1501/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
16'200.- (sedicimiladuecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
180.- (centoottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
3. Si rinvia la parte civile __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile, il patrocinatore, il Procuratore pubblico, i testimoni;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale si avvale della facoltà di non rispondere;
sentiti i testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale si associa alla richiesta del Procuratore pubblico e chiede il riconoscimento come ripetibili della sua nota di fr. 16'500.50;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione e in via subordinata chiede la condanna alla sola multa per il primo reato, in applicazione della legge anteriore al 1° gennaio 2007 da ritenersi più mite; chiede l’applicazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso; si oppone alla richiesta della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta carente diligenza in operazioni finanziarie
1.2. dichiarazione falsa di una parte in giudizio
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena, sulle spese e sulle ripetibili.
2.1. Può beneficiare dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che il difensore avv. __________, in nome di ACCU 1, ha presentato il 19 ottobre 2007 dichiarazione di ricorso;
ritenuto in fatto
A. Il 6 dicembre 1993 è deceduto a __________ il prof. __________, già proprietario del gruppo industriale chimico-farmaceutico Laboratori __________ di __________, con consociate in Portogallo e Brasile. La successione si è aperta a __________.
A seguito della rinuncia della moglie del defunto, il 19 gennaio 1995, eredi sono risultati i quattro figli __________, __________, __________ e __________, che hanno accettato le disposizioni di cui al testamento olografo del 15 ottobre 1988, pubblicato il 23 dicembre 1993 (cfr. AI 1, doc. 12), le quali riducevano alla legittima le figlie (e la moglie) e istituivano erede universale unico il figlio.
Oltre ai beni di cui alle predette disposizioni testamentarie, il defunto ha lasciato all’estero tre gruppi di averi successori composti, in sintesi, dalla __________, dalla __________, fondazioni con sede a __________, costituite, così come i relativi statuti accessori, dall’avv. __________ nel __________, rispettivamente nel 1989 secondo le istruzioni del prof. __________ (cfr. verbale di interrogatorio 24 giugno 2004 __________, pag. 2 e 3, figura di rilievo, in quanto gestore dei beni di __________ all’estero e suo legale di riferimento) e, inoltre, dalle società __________ SA, __________ SA, __________.
La prima fondazione deteneva i certificati azionari della panamense __________ (costituita negli anni ’70 allo scopo di farvi confluire gli averi del prof. __________ sul conto a lui intestato presso __________, __________), mentre nella seconda erano state immesse le società __________ und __________, __________, __________ and __________., __________, __________ AG, Istituto per la valorizzazione dei prodotti chimici, __________ (__________), __________, __________., __________, in modo tale da concentrare in questa entità tutto l’aspetto aziendale che il defunto intendeva attribuire all’unico figlio maschio (cfr. verbale di interrogatorio 24 giugno 2004 __________, pag. 3).
B. In data 20 maggio 1994 i quattro eredi, unitamente all’esecutore testamentario prof. __________, si sono recati a Lugano presso lo studio dell’avv. __________, dove hanno sottoscritto un documento (cfr. AI 1, doc. 6; in seguito: convenzione divisoria), con il quale hanno dichiarato di prendere atto di tutte le risultanze di cui alle fondazioni __________ e __________, nonché delle disposizioni devolutive lasciate dal padre, affermando altresì di non avere nulla in contrario a dette disposizioni.
In particolare, per quanto concerne la __________ i presenti hanno preso atto che lo statuto accessorio (“Beistatut”) prevedeva il riparto dei beni di proprietà della “controllata” __________ in ragione del 43.75% a favore di __________ e del 18.75% a favore di ciascuna sorella. Per quanto riguarda la __________ i presenti hanno invece dato atto che la stessa era a libera disposizione di __________ unitamente a tutti i certificati azionari e di titolarità delle singole partecipazioni nessuno escluso, potendo l’interessato da quel momento dare da solo tutte le istruzioni del caso. Infine i presenti hanno pure convenuto, con riferimento ai valori compresi in __________ SA e in __________ SA, di dare in seguito le istruzioni necessarie quanto alla destinazione di tali averi, decidendo in pratica, come da disposizioni aggiuntive sottoscritte alla medesima data, di mantenere di principio lo stato esistente, dando solo limitate istruzioni operative.
C. Successivamente alla morte del prof. __________ sono state costituite, per ordine di __________, due società di diritto irlandese, con sede a __________: la __________ Ltd, il 29 novembre 1994 (cfr. AI 2 doc. 19, la quale ha dovuto cambiare la propria ragione sociale in “__________Ltd.” in data 18 ottobre 1995) e la __________ Ltd., il 28 giugno 1996, le quali sono subentrate nell’attività di triangolazione precedentemente esplicata dalle società __________ AG e __________., inserite, come detto, nella __________.
D. __________, con esperienza ventennale in banca, era all’epoca dei fatti dipendente (e dal 2000, organo formale) della società fiduciaria __________ Ltd., __________, la quale ha svolto dei mandati per società del __________ (__________AG, __________., __________ SA, __________ Ltd., __________ Ltd., __________ und __________, __________ and __________., __________).
All’interno della __________ Ltd. egli “era in pratica il titolare” (cfr. verbale di interrogatorio __________ 2 aprile 2007, pag. 4 - contabile alle dipendenze della __________ Ltd. dal 1991 - il quale in sede di dibattimento ha precisato che l’imputato era il referente della società e gestiva in prima persona i mandati, nonché i contatti con i clienti).
Per quanto interessa il primo reato, l’accusato si è occupato della società __________ SA, costituita il 24 marzo 1992, la quale “non aveva tuttavia alcuna attività commerciale, ma fungeva da ‘cassa o cassaforte’ ” (cfr. verbale di interrogatorio 2 aprile 2007 __________, pag. 3), in cui confluivano gli utili derivanti da operazioni extra-contabili di sovra-fatturazione nell’ambito dell’attività di alcune aziende facenti capo al __________ in Italia (cd. “over-pricing”), che venivano introdotti in Svizzera per il tramite dell’Ing. __________, marito di __________.
La società deteneva una relazione bancaria presso la Banca __________ di __________ (poi __________ SA, ora __________ (__________) SA), relazione aperta dall’imputato il 14 ottobre 1992, indicando sul formulario A, da lui sottoscritto, il dott. __________ quale avente diritto economico. Su tale conto egli aveva diritto di firma, unitamente al dott. __________. Il 3 marzo 1995 egli ha proceduto alla sottoscrizione di un nuovo formulario A relativamente a detto conto, indicando nuovamente quale avente diritto economico il dott. __________.
Egli ha altresì aperto il 24 gennaio 1995, per ordine di __________, una relazione bancaria intestata alla __________ Ltd. presso la __________ di Lugano (poi __________), indicando nel formulario A da lui sottoscritto __________ quale avente diritto economico. Il conto è stato da lui chiuso il 22 marzo 2002 e i fondi ivi presenti messi a disposizione di __________. In data 30 agosto 1996 egli ha pure proceduto, sempre per ordine di __________, all’apertura di un conto intestato alla __________ Ltd. presso la __________ di __________ (poi __________ SA, ora __________ (__________) SA), sottoscrivendo il formulario A e indicandovi quale avente diritto economico il dott. __________. Detto conto è stato da lui estinto il 30 aprile 2001 e i fondi ivi deposti messi a disposizione di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 3 ottobre 2003 accusato, pag. 7). La __________ Ltd. si occupava, per il resto, della contabilità di tali società (cfr. verbale di interrogatorio __________ 2 aprile 2007, pag. 3).
E. Assodato che dagli accertamenti esperiti è emerso che quali aventi diritto economico delle relazioni bancarie in esame, intestate a società facenti parte del Gruppo __________ e quindi riconducibili e appartenenti al prof. __________, rispettivamente ai suoi successori in diritto (ossia gli eredi tutti nel caso della __________ SA, mentre per quanto attiene alle ultime nate, __________ e __________, subentrate di fatto ad alcune società partecipate della __________, di esclusiva spettanza del figlio __________, quest’ultimo risulta essere l’unico avente diritto economico), sono invero state indicate altre persone, segnatamente __________ e – in un caso – __________ (deceduti il 19 giugno 1993, rispettivamente il 16 luglio 2000), dirigenti del __________ e uomini ACCU 1ACCU 1 colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, per aver accettato, aiutato a collocare e/o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. Per il resto, il Procuratore pubblico ha ritenuto che difettasse in concreto un’intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti altrui, rispettivamente di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, le indicazioni errate non essendo frutto di un intento truffaldino, quanto piuttosto di una scelta, con ogni verosimiglianza presa o comunque avallata dallo stesso __________ rispettivamente dai suoi collaboratori più fidati, dovuta a motivi fiscali e, più in generale, a ragioni di discrezione (cfr. Non luogo a procedere 21 maggio 2004, pag. 8, agli atti).
L’accusa ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, per aver dichiarato, in qualità di convenuto nell’ambito di una causa civile di rendiconto pendente dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, contrariamente al vero, di non aver “mai detenuto beni del Prof. __________, questo neppure indirettamente tramite società di cui egli era avente diritto economico”, con riferimento alla risposta ad 3 e 4 di cui al verbale di udienza relativo al suo interrogatorio formale del 24 ottobre 2000, pag. 8 (cfr. AI 4 doc. 20).
In applicazione della pena, con decreto di accusa del 21 maggio 2007, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 16'200.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento degli oneri processuali.
considerato in diritto
1. L’art. 305ter cpv. 1 CP prevede che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (con la detenzione fino a un anno, con l'arresto o con la multa secondo l’art. 305ter cpv. 1 vCP, in vigore sino alla fine del 2006). L'infrazione è intenzionale, sicché l'autore deve quanto meno accettare l'eventualità di non adempiere il suo dovere d'identificazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 546, n. 12 con richiami di dottrina).
Trattasi di un delitto di messa in pericolo astratta, che si realizza allorquando il trasgressore svolge una delle attività appena evocate senza esperire le dovute verifiche, e ciò a prescindere dall'origine lecita o illecita dei valori patrimoniali (DTF 125 IV 142 consid. 3b). Oggetto dell’obbligo di diligenza nel senso dell’art. 305ter cpv. 1 CP è la (corretta) constatazione dell’avente diritto economico (DTF 125 IV 142 consid. 3c); al riguardo occorre fondarsi non tanto su criteri giuridici formali, ma su nozioni economiche: avente economicamente diritto è colui che può disporre di fatto dei valori in gioco (FF 1989 II 865).
Presupposti oggettivi per l’adempimento della fattispecie sono quindi l’esercizio di una professione in relazione con la gestione di beni patrimoniali altrui, l’atto di gestione e l’omissione della verifica dell’identità dell’avente diritto economico sugli stessi. L’autore deve anzitutto avere disposto dei capitali a titolo professionale (si tratta pertanto di un cosiddetto “echtes Sonderdelikt”). La definizione legale è piuttosto ampia e ingloba persone attive nel settore bancario, fiduciario, assicurativo, consulenti borsistici, gestori di capitali, agenti di cambio, negozianti in metalli preziosi o in valori mobiliari, funzionari attivi nei servizi finanziari della Posta, avvocati d’affari, dipendenti di casinò e via dicendo (cfr. Corboz, op. cit., pag. 545, n. 2 e 3).
2. Compito del giudice è di chiarire se nel caso specifico l'imputato abbia identificato il contraente con la diligenza richiesta dalle circostanze concrete.
Nell'interpretazione di tale obbligo occorre comunque attenersi al principio di proporzionalità. Il dovere di stabilire l'avente economicamente diritto sussiste nei casi dubbi (art. 4 cpv. 1 LDR, art. 21 ROAD, art. 1 lett. a e art. 3 CDB 2003, art. CDB 1987 e 1992).
La diligenza richiesta consiste nella verifica, da parte dell'operatore professionale nel settore finanziario, dell'identità dell'avente economicamente diritto del valore trattato. Quale strumento ausiliario per l’interpretazione della norma penale (cfr. DTF 125 IV 139 segg.) si può far capo alle disposizioni della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche - sia nelle versioni del 1987, del 1992 (CDB 1992 art. 3, n. 18 e seg.) e del 1998 (art. 3 n. 22 segg.), sia nella versione del 2003 (CDB 2003 art. 1 lett. a, art. 3 n. 18 segg.) - come pure a quelle della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) del 10 ottobre 1997 (art. 4). Nel settore fiduciario cantonale fanno stato pure le norme specifiche del Regolamento dell’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari (ROAD, cfr. http://www.oadfct.ch/documenti.cfm) del 6 agosto 2004, con il quale sono stati codificati principi da tempo riconosciuti. Tuttavia tale accertamento non dipende necessariamente dal rispetto degli obblighi contemplati nelle menzionate normative settoriali, il cui scopo è piuttosto quello di salvaguardare la buona reputazione della categoria, ritenuto che il giudice è libero di porre esigenze più restrittive (DTF 125 IV 139 consid. 3d con riferimenti di dottrina). In pratica, l’identificazione dell’avente diritto economico avviene attraverso la presentazione da parte del cliente di un documento probante la sua identità, nonché la sottoscrizione di una dichiarazione scritta nella quale viene indicato l’avente economicamente diritto sui valori patrimoniali (cosiddetto “formulario A”).
L’obbligo di accertamento non si esaurisce con l’indagine iniziale ma si ripresenta ogni qualvolta, nel corso della relazione d’affari, sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto, art. 5 LRD, art. 28 ss. ROAD, che codificano i principi applicabili secondo la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche nelle varie versioni.
3. In concreto, è pacifico che procedendo all’apertura dei conti bancari (e, per due di essi, alla chiusura), intestati a società che si appoggiavano alla __________ Ltd. e sui quali egli aveva - per sua stessa ammissione (cfr. verbale di interrogatorio 3 ottobre 2003, pag. 5 e 7) - diritto di firma, il signor ACCU 1 abbia posto in essere operazioni finanziarie, per cui appartiene alla categoria di soggetti che si possono rendere colpevoli della fattispecie in questione, né la difesa contesta, del resto, che egli non fosse sottoposto all’obbligo di diligenza.
4. L’accusa ha rilevato come gli aventi diritto economico indicati dall’imputato sui formulari A da lui sottoscritti fossero con ogni evidenza errati, poiché era lapalissiano che le relazioni fossero riconducibili al Gruppo farmaceutico __________, ciò che è emerso in modo convergente anche dalle testimonianze assunte in sede di istruttoria dibattimentale, e non a un fantomatico dott. __________ (che, peraltro, non aveva visto per decenni), né tanto meno al dott. __________; in queste circostanze egli doveva avere dei dubbi che gli aventi diritto economico indicati non fossero esatti. L’accusa ha poi evidenziato che la violazione dell’obbligo di diligenza è stata perpetrata anche in seguito, nel corso della gestione delle relazioni, nella misura in cui l’imputato, anche a fronte delle circostanze scatenti dalle cause civili promosse nel 1997 da alcune eredi di __________ non ha proceduto a rettificare le indicazioni errate, accettando in tal modo un’identificazione difettosa dell’avente diritto economico.
5. La difesa, dal canto suo, ha anzitutto evidenziato che i fatti si sono svolti in un contesto che ha definito un “ambaradan”, sottolineando oltretutto l’impossibilità di chiarire i ruoli svolti dal dott. __________ e dal dott. __________, a causa del loro decesso. Ha ritenuto di un’estrema superficialità l’affermazione secondo cui __________ fosse proprietario di tutto, poiché non si può escludere con certezza che nei trent’anni che sono seguiti al trasferimento di capitali all’estero (anni ‘60-’70) e alla costituzione delle svariate società al di fuori dell’Italia, sia stato creato un azionariato, né tanto meno che il “padrone” abbia deciso di associare all’una o all’altra società le sue persone di fiducia. In tal senso, ha prodotto uno scritto 1° ottobre 1992 del dott. __________, in fotocopia, in cui quest’ultimo dichiarava di essere l’avente diritto economico e disponente per tutto quanto concerne la società __________ SA (cfr. classificatore blu, I. 2) e uno scritto (simile, nel carattere e nelle espressioni utilizzate, all’altro) 6 dicembre 1994 del dott. __________, non firmato, in cui quest’ultimo dichiarava, fra l’altro, di essere l’unico ed esclusivo titolare della società __________ Ltd. (cfr. classificatore blu, III. 1). La difesa ha altresì evidenziato l’estrema indeterminatezza legata al cosiddetto “Gruppo __________”, incertezza dovuta alle troppe costellazioni di società che caratterizzano un concetto di per sé giuridicamente privo di significato. In questa situazione incerta non è quindi possibile stabilire l’avente diritto economico del Gruppo __________.
Procedendo all’esame del foro interiore dell’accusato, la difesa ha asserito che egli si è trovato a iniziare la propria attività di intermediario finanziario sulla base di una massa di carta legata alle varie società dove si sono succeduti personaggi diversi, indicati quali aventi diritto economico sui documenti bancari.
In particolare, per quanto attiene alla società __________ SA, la difesa ha ricordato che l’imputato non ha mai visto il Prof. __________ ed anzi è stato in contatto unicamente con terzi, per cui non sapeva e non poteva sapere se fossero solo dei fiduciari.
Inoltre, trattandosi di una società di rifatturazione, nasceva una difficoltà supplementare nella determinazione dell’avente diritto economico, concetto giuridico complesso e, soprattutto, legato a una prassi incerta per quegli anni. Per questi motivi ha concluso per una sua negligenza e, subordinatamente, per un errore di diritto.
Relativamente alle società commerciali __________ e __________, la difesa ha invece sostenuto che essendo le stesse, come appurato, di esclusiva spettanza del dott. __________ (e non facenti parte della massa ereditaria, poiché costituite dopo l’apertura della successione), l’accusato ha correttamente accertato chi fosse l’avente diritto economico, dal momento che si è reso esecutore della loro liquidazione su ordine dello stesso __________, mettendo a sua disposizione i fondi restanti. Assodato che quest’ultimo era l’avente diritto economico di dette società, egli non sarebbe punibile secondo l’art. 305ter CP.
6. Nella fattispecie concreta, non v’è chi non veda come l’imputato non abbia esperito la benché minima verifica ai fini di accertare l’identità dell’avente diritto economico delle relazioni bancarie da lui aperte, contravvenendo così crassamente al suo obbligo di diligenza, a maggior ragione in presenza di un tale “__________”. Non solo, ma, come rettamente rilevato dall’accusa, egli disponeva di indizi pertinenti per poter dubitare della corretta indicazione circa l’avente diritto economico, considerato che egli stesso ha più volte ammesso durante l’interrogatorio del 3 ottobre 2003 che le relazioni bancarie da lui aperte riguardavano società facenti parte del Gruppo __________.
a. In particolare, trattandosi della __________ SA, egli ha asserito che “è chiaro che i fondi depositati sulla relazione __________ non erano di proprietà del dott. __________, ma riconducibili al Gruppo __________ di cui lui era dirigente” (cfr. verbale 3 ottobre 2003, pag. 6). Sintomatica di una chiara violazione del proprio dovere di verifica è la risposta dell’accusato alla domanda del Procuratore pubblico volta a sapere “come mai nel 1995 ossia a circa un anno e mezzo dal decesso di __________ (06.12.1993) non sono stati indicati gli eredi o la comunione ereditaria come aventi diritto economico”, laddove afferma “che si tratta di un mio errore, in quanto mi sono limitato a riscrivere quanto avevo già indicato nel 1992. Non ricordo perché già nel 1992 abbia indicato __________ quale avente diritto economico. Non ricordo di una disposizione specifica in tal senso da parte di __________” (verbale 3 ottobre 2003, pag. 6).
Altrettanto sintomatica è la “non-risposta” data al successivo quesito del magistrato, volto a sapere “perché tra il 1995 e oggigiorno non [ha] ritenuto di sanare la situazione, tenuto altresì conto dell’esistenza di una vertenza ereditaria nell’ambito della quale si tratta anche di ricostruire l’asse ereditario di __________”: “ADR che riconosco di aver fatto un errore.
Non ho comunque inteso privilegiare nessuno in quanto come si vede già nel 1992, ovvero prima che nascesse la vertenza ereditaria vi era un’indicazione errata dell’avente diritto economico” (verbale 3 ottobre 2003, pag. 6). Pacifico dunque che egli si sia limitato ad accettare e ad aiutare a collocare i valori altrui senza effettuare la benché minima verifica circa l’avente economicamente diritto degli stessi e indicando sui formulari A una persona, pur sapendo che non era il beneficiario economico di tali averi. Egli ha quindi deliberatamente accettato un avente diritto economico inesatto e ha così facendo manifestato la sua volontà di violare l’art. 305ter CP.
Giova rilevare che dal rendiconto 26 maggio 2003 presentato dalla __________ Ltd., con scritto accompagnatorio firmato dall’accusato, risultava che avente diritto economico della __________ SA era “__________, __________, persona di riferimento dirigente dei Laboratori __________, __________”; qualche riga più sotto, veniva tuttavia indicato che “i certificati azionari, sono a disposizione degli eredi del Prof. __________ come risulta essere confermato dalla convenzione (ereditaria, ndr) e sono a disposizione”. Anche quest’ultima affermazione doveva far sorgere all’imputato il dubbio che l’indicazione da lui riportata sul formulario A il 14 ottobre 1992 e, nuovamente, il 3 marzo 1995, non fosse corretta, a maggior ragione, in quest’ultimo caso, se si considera che, secondo le dichiarazioni rese dal teste __________ in sede di dibattimento, l’accusato era stato ben presto informato del decesso del dott. __________.
Per quanto attiene agli scritti 1° ottobre 1992 di __________ e 6 dicembre 1994 di __________ prodotti in sede di dibattimento, non può non essere osservato che gli stessi non sono mai stati presentati in precedenza dall’accusato, nemmeno con il rendiconto 26 maggio 2003 inerente alle società controllate dalla __________ Ltd. e relativo complemento 30 settembre 2003. Tali prove documentali, oltre ad avere, dal punto di vista formale, un’infima forza probatoria, trattandosi di fotocopie (una delle quali nemmeno firmata), non sono per nulla attendibili e atte a sostenere la tesi difensiva per cui __________ e __________ fossero realmente aventi diritto economico delle relazioni bancarie incriminate, giacché smentite dalle risultanze istruttorie e dalle affermazioni convergenti dei testi escussi durante il dibattimento, unanimi nell’affermare che __________ e __________ ricoprivano la carica di dirigenti del complesso societario di esclusiva appartenenza, vita sua natural durante, del prof. __________, del quale erano uomini di fiducia e referenti, unitamente all’ing. __________.
Si noti, a proposito degli scritti testé citati, che l’avv__________ ha accennato all’esistenza di presunti incarichi fiduciari tra il prof. __________ e i suoi uomini di fiducia, successivamente revocati; ne sarebbe un esempio lo scritto 17 febbraio 1982 del dott. __________ relativamente alla __________ (prodotto dalla parte civile durante l’interrogatorio del teste). Quand’anche si volesse riconoscere valenza probatoria agli scritti di cui sopra, andrebbe in definitiva ritenuto che gli stessi si inseriscono nell’ambito di incarichi fiduciari tra il professore e i suoi collaboratori stretti, essendo pacifico e incontestato che le società facenti capo al Gruppo __________ erano di sua proprietà, rispettivamente dei suoi successori in diritto.
Comunque sia, è interessante rilevare che lo scritto 6 dicembre 1994 attestava __________ quale avente diritto economico della __________ Ltd. e non __________, come invece indicato sul formulario A della relazione bancaria aperta dall’imputato il 24 gennaio 1995 presso __________, __________, per cui lo stesso non gioverebbe in ogni caso alla tesi difensiva secondo cui l’avente diritto economico è stato correttamente identificato.
Ciò posto, si osserva che nemmeno dopo essere stato personalmente convenuto in un’azione di rendiconto avviata con petizione 25 luglio 1997 (invero stralciata dai ruoli con decreto 11 marzo 1999 a seguito di eccezioni sollevate per difetto di competenza e carenza di legittimazione passiva e pertanto promossa nei confronti della __________ Ltd. con petizione 16 marzo 1998; cfr. incarto __________ richiamato) da __________ e __________ __________, le quali lamentavano una lesione della loro quota legittima, ed essere stato oggetto in quest’ambito di un ordine, impartito sotto comminatoria dell’azione penale, di bloccare tutta la documentazione in suo possesso, come pure di non intraprendere alcuna operazione di trasferimento di averi e fondi (personalmente, su incarico di terzi o per il tramite di terzi) relativi a __________ AG, CIA __________ SA, __________ Ltd. e __________ Ltd (cfr. decreto supercautelare 28 luglio 1997 di cui all’incarto richiamato), egli non ha proceduto alle necessarie verifiche al fine di rettificare le indicazioni inesatte.
Evidentemente, a prescindere da quanto asserito dal teste __________ sulla consapevolezza del decesso del dott. __________, anche la sola e totale assenza di rapporti negli anni con quest’ultimo (e meglio per una decina di anni, dal 1993, anno del decesso, al 2003, anno in cui ha allestito il rendiconto), era tale da dover far sorgere all’imputato dubbi quanto all’indicazione riportata sui formulari A e spingerlo a fare nuovi accertamenti.
b. Per quanto riguarda le società (__________) __________ Ltd. e __________ Ltd. l’imputato, in sede di interrogatorio 3 ottobre 2003, ha affermato che:
“sono due società costituite da __________ per effettuare operazioni commerciali del Gruppo __________. Si può dire che queste due società hanno ripreso l’attività della __________ AG e della __________. Preciso che inizialmente era stata costituita una __________, Panama, e una __________; visto che lo Stato __________ non le riconosceva per le formalità doganali, si è deciso di costituire le due società in I__________. (…)
ADR che se non erro queste due società avevano relazioni presso la __________ Bank e forse presso il __________ di __________. Inoltre presso la __________ Bank di __________. Su queste relazioni avevo diritto di firma individuale. I fondi sono stati messi a disposizione di __________ al momento della liquidazione, se non erro nel 1998” (cfr. verbale, pag. 7).
Anche nel verbale 8 giugno 2004 egli ha ribadito, seppur con affermazioni più vaghe, che “si tratta di una società (__________, ndr) costituita su istruzione di __________; credo che sia stata utilizzata in sostituzione di precedenti società trading del Gruppo __________, verosimilmente perché le precedenti società erano di diritto panamense e ciò non rispondeva più alle esigenze doganali. Della stessa, direi quasi in prevalenza, si è occupato __________, con il quale ho avuto frequente contatto per l’operatività. In sostanza si trattava quindi di una società operativa del Gruppo __________” (considerazione valida, a suo dire, anche per __________).
Nel medesimo verbale su precisa domanda del Procuratore pubblico, in relazione alla __________ Ltd., volta a sapere “perché in data 24.01.1995 [ha] indicato sul formulario A che ADE della relazione è __________”, egli ha risposto che “per me si trattava di una società operativa del Gruppo __________. Ho indicato __________ perché per me era un riferimento importante all’interno del Gruppo __________ e quindi, visto che all’epoca le banche non accettavano l’indicazione di una società quale ADE, ho pensato di agire in questo modo”. Egli ha poi soggiunto “ADR che non so di preciso chi mi abbia dato l’istruzione di aprire questa relazione. Potrebbe essere __________, come anche __________, __________ o __________”. Dopo che il Procuratore pubblico gli ha fatto notare che __________ è deceduto prima del 1995 egli ha allora risposto “ADR che non so cosa dire. Probabilmente mi è stato indicato di fare così nel senso di una continuazione rispetto alle indicazioni date per le precedenti società” (pag. 4 nel mezzo).
Quanto al formulario A della relazione intestata a __________ Ltd. egli ha precisato, sempre nel verbale 8 giugno 2004, che “ADR che ho indicato __________ in quanto si tratta dell’amministratore delegato della Laboratori __________ Brasile, di cui è pure coazionista unitamente a famigliari. Inoltre era la persona con la quale ho avuto contatto, prima che morisse, per l’operatività relativa a questa società. Mi risulta peraltro che __________ fosse cugino di __________”.
Egli ha soggiunto che “azionista di riferimento della Laboratori __________ Brasile credo che sia __________. Non ho indicato quest’ultimo perché il mio riferimento per il Gruppo __________, segnatamente per l’attività in Brasile di cui si occupava la __________, era appunto __________” (pag. 5 in alto), facendo poi notare che “non ho mai saputo chi detenesse i certificati o comunque i titoli di proprietà di queste società come delle altre società citate. Si trattava di questioni trattate dai legali della famiglia __________.
Le istruzioni che ho ricevuto le ho eseguite senza alcuna intenzione di danneggiare qualcuno. Si è sempre trattato di proseguire nel solco di quanto si era fatto in passato, allorquando era ancora in vita __________. Anche le società costituite ex novo nel 1994-1995 avevano lo scopo di proseguire la precedente attività e non di danneggiare un socio o un erede rispetto all’altro” (pag. 5 nel mezzo).
Ora, al di là del fatto che le versioni fornite dall’imputato in occasione dei due verbali si scostano l’una dall’altra, la seconda essendo assai più vaga, appare chiaro che egli non ha eseguito alcun accertamento sull’identità degli aventi diritto economico delle relazioni da lui aperte, nonostante dovesse avere dubbi che le persone indicate sui formulari A non avessero tale qualità.
Considerato che anche il contabile della __________ Ltd., __________, pur non avendo contatto diretto con i clienti, è stato in grado di riferire - ancora in sede di dibattimento - che __________ e __________ erano “collaboratori o persone di riferimento” per la famiglia __________ (__________non lo aveva per contro mai visto né conosciuto), mentre per le nuove società “il referente era __________”, l’imputato a maggior ragione, vista la sua posizione all’interno della fiduciaria, doveva avere dei dubbi - ed anzi, a mente di questo giudice, sapeva - che le persone indicate sui formulari A non fossero in realtà gli aventi diritto economico delle relazioni da lui aperte.
Alla medesima soluzione si giunge anche a fronte del fatto che le società sono state costituite su istruzione e per ordine di __________, al quale erano peraltro stati trasferiti i fondi risultanti dalla liquidazione delle società __________ AG e __________ (cfr. verbale di interrogatorio 3 ottobre 2003 accusato, pag. 4), sostituite dalle nuove nate __________ e __________. Anche in seguito, considerato che queste ultime sono state liquidate sempre per ordine di __________, al quale sono stati ugualmente messi a disposizione i fondi, egli aveva elementi pertinenti per poter dubitare che l’avente diritto economico da lui indicato non fosse corretto e procedere alla dovuta rettifica. Se ne conclude che l’agire di ACCU 1 adempie i requisiti del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie non avendo egli esperito alcuna verifica dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali transitati sui vari conti da lui aperti, sebbene le circostanze, già all’apertura dei conti, perlomeno per quanto concerne __________ e __________, inducessero a ritenere che le persone da lui indicate non erano i beneficiari dei fondi.
7. Quand’anche si volesse ammettere che, come sostenuto in fine dalla difesa, rendendosi esecutore della liquidazione delle ultime nate __________ e __________ su ordine di __________ e mettendo a sua disposizione i fondi rimanenti, egli abbia correttamente identificato l’avente diritto economico, per cui non sarebbe punibile secondo l’art. 305ter CP, si osserva quanto segue.
Nella sentenza DTF 129 IV 329 - citata dalla difesa (come pure dall’accusa) - il Tribunale federale (chinandosi su una problematica di doppia interpretazione dell’art. 305ter CP quanto agli elementi costitutivi oggettivi legata a una divergenza tra le versioni del testo legale italiana e francese, da una parte, e tedesca dall’altra) ha rilevato che questa norma tende ad assicurare la trasparenza nel settore finanziario, al fine di evitare che quanti riciclano capitali traggano profitto dall’anonimato delle relazioni bancarie per esplicare le loro attività criminali. La conoscenza del reale avente diritto economico dei valori deve facilitare le inchieste penali. Scopo ultimo della norma è l’amministrazione della giustizia penale. Ciò posto, occorre dedurre che l’obiettivo perseguito dalla norma penale è raggiunto allorquando l’avente diritto economico è identificato (DTF 129 IV 336, consid. 2.5.4. e la dottrina ivi citata). La giurisprudenza ha d’altronde già avuto modo di dire, effettuando la distinzione tra il campo di applicazione della CDB e dell’art. 305ter CP, che quest’ultima norma non tende a sanzionare lacune nella procedura di identificazione, quanto piuttosto un’identificazione difettosa dell’avente diritto economico (DTF 125 IV 145, consid. 3d). In definitiva, la giurisprudenza ammette che l’art. 305ter cpv. 1 CP non entra in considerazione in caso di identificazione corretta dell’avente diritto economico, ancorché l’intermediario finanziario sia giunto a questa identificazione senza procedere con tutta la diligenza richiesta dalle circostanze concrete.
Ciò posto, occorre tuttavia tenere presente che alla base della sentenza testé citata vi è un’effettiva identità tra la persona indicata sul formulario A e l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, ancorché tale identità sia stata scoperta ulteriormente e l’intermediario finanziario avesse indicato tale persona pur partendo dal presupposto che ella agisse a titolo fiduciario per conto di una terza persona, di cui ignorava l’identità. La fattispecie diverge pertanto da quella che qui ci occupa, nella misura in cui il signor ACCU 1 non ha proceduto a una corretta identificazione dell’avente diritto economico, indicando sul formulario A una persona diversa dall’avente diritto economico, pertanto senza che ci sia identità. Non si può scindere la conoscenza dell’identità dell’avente diritto economico e l’indicazione effettuata sul formulario A. In altri termini, il sapere soggettivo, deve trovare un riscontro oggettivo attraverso il documento appositamente creato a tale scopo, caso contrario lo stesso, come pure il contenuto dell’art. 305ter CP, si rivelerebbero privi di significato, soprattutto nel caso in cui l’intermediario finanziario venisse a mancare e con lui il suo sapere. Tale soluzione non fornirebbe sufficienti garanzie e andrebbe, a non averne dubbio, a scapito della sicurezza del diritto. Ergo, la giurisprudenza in questione non giova alla tesi della difesa, bensì a quella accusatoria.
Qualora - per avventura - si volesse ammettere che l’accusato abbia indicato una terza persona, pur sapendo chi fosse il vero avente diritto economico - tesi comunque sia incompatibile con le sue precedenti argomentazioni, secondo cui non sapeva e non poteva sapere chi fossero gli aventi diritto economico delle relazioni aperte - procedendo di fatto ad allestire un falso intellettuale nel senso dell’art. 251 CP, non può essere disatteso che egli, come proclamato a più riprese, non intendeva favorire un erede piuttosto che un altro, né tanto meno procacciarsi personalmente un indebito profitto, circostanza che il Procuratore pubblico medesimo ha escluso nel decreto di non luogo a procedere emanato il 21 maggio 2007 (nonostante lo stesso non cresca mai formalmente in giudicato).
8. La difesa ha poi sollevato l’intervenuta prescrizione, rilevando che il reato punito dall’art. 305ter CP non è un reato continuato, potendosi semmai considerare che l’accertamento dell’identità dell’avente diritto economico deve essere ripetuto, in conformità dell’art. 5 LRD, ogni qualvolta sorga un dubbio riguardo alla correttezza dell’accertamento effettuato in precedenza, circostanza che non viene menzionata nel decreto d’accusa. In via subordinata, qualora il reato fosse considerato continuato, la difesa ha sostenuto che a partire dall’inizio delle cause civili davanti alla Pretura (10 luglio 1997), contestualmente al blocco dei conti, l’imputato non avrebbe più potuto effettuare alcun cambiamento, per cui il termine di prescrizione sarebbe in ogni caso decorso.
Come la Camera dei ricorsi penali ha già avuto modo di rilevare - seppur in via sommaria - nel giudizio 3 luglio 2007 agli atti, in mancanza di giurisprudenza si deve constatare che la dottrina propende per il reato di durata (consid. 5 e la dottrina ivi citata). La corte ha altresì rilevato, con riferimento alla genesi della norma, che l’art. 305ter CP va interpretato in relazione alla LRD, che concretizza l’obbligo di identificazione della controparte e dell’avente diritto economico. In relazione agli obblighi di identificazione, la LRD distingue tra operazioni e relazioni (art. 3). M. Pieth (BSK II, Basilea 2003, ad art. 305ter, n. 20/21) distingue tra clienti occasionali (“Laufkunden”) e clienti permanenti (“Dauerkunden”). In relazione a queste distinzioni, la carente diligenza può essere istantanea (in caso di operazioni con clienti occasionali) o di durata (in caso di relazioni con clienti permanenti). In quest’ultima ipotesi, l’identificazione è prevista all’avvio della relazione (art. 3 cpv. 1 LRD), ma dev’essere rinnovata in caso di dubbio (art. 5 cpv. 1 LRD), di modo che occorre considerare che la norma definisce un comportamento durevole costituito di più atti costituente un’unità giuridica d’azione. Non va inoltre disatteso che l’art. 305ter CP è un reato di messa in pericolo astratto.
In concreto, è pacifico che trattandosi dell’apertura di relazioni bancarie, e non di singole operazioni, l’imputato si trovava di fronte a clienti permanenti, per cui ben si può concludere per un reato di durata. Egli sapeva e, comunque sia, aveva più di un elemento per poter dubitare che le indicazioni da lui riportate non fossero corrette, e questo sin dall’apertura dei conti, ragion per cui aveva l’obbligo in ogni momento di rettificare tali indicazioni. Non avendolo fatto egli ha mantenuto in essere relazioni con indicazioni errate circa l’avente diritto economico.
A torto la difesa pretende che a seguito dell’ordine di non intraprendere alcuna operazione di trasferimento di averi e fondi in relazione, tra le altre, alle società __________ SA, __________ e __________ impartito dal giudice nell’ambito dell’azione di rendiconto inoltrata nel mese di luglio 1997, non era più possibile effettuare nessuna modifica, ove appena si consideri che egli ha comunque sia disposto dei fondi presenti sulle relazioni __________ e __________ a favore di __________, dopo aver proceduto alla loro chiusura il 30 aprile 2001, rispettivamente 22 marzo 2002, ciò in dispregio del divieto impartitogli (oltretutto sotto comminatoria dell’azione penale). L’argomentazione cade pertanto nel vuoto. In ogni caso, il blocco dei conti non impediva di eseguire le dovute rettifiche conformemente alla legge, poiché non costituisce attività operativa e non comporta alcun atto di disposizione.
Ciò posto, occorre considerare che il termine di prescrizione dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP non è ancora intervenuto, con riferimento alle date di chiusura delle relazioni (30 aprile 2001 per la relazione __________, 22 marzo 2002 per la relazione __________) e con riferimento alla dichiarazione falsa del 24 ottobre 2000.
Medesima conclusione vale anche applicando a titolo di lex mitior l’art. 70 cpv. 1 lett. c vCP secondo cui il termine di prescrizione ordinario era di 5 anni, considerato che lo stesso è stato interrotto più volte, per esempio con l’interrogatorio 8 giugno 2004, e non è ancora intervenuta la prescrizione assoluta di cui all’art. 72 cifra 2 cpv. 2 v CP, ossia 7 anni e mezzo dalla conclusione del reato. Di conseguenza, occorre concludere i due capi d’imputazione non sono prescritti, sia considerando il diritto vigente sino al 1° ottobre 2002, sia considerando il codice penale attuale (che prevede un termine di prescrizione più lungo, ossia di 7 anni, per entrambi i reati, ma senza possibilità di interruzione).
In definitiva, per quanto attiene al primo reato, sono realizzati tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, perlomeno sotto forma di dolo eventuale, nella misura in cui egli ha accettato l’errata identificazione e l’ha mantenuta in essere senza mai rettificarla fino alla chiusura dei conti, per quanto riguarda __________ e __________, rispettivamente fino al 2003, allorquando è stata promossa l’accusa, per la società __________ SA, il cui conto non era allora estinto.
9. Giusta l’art. 306 cpv. 1 CP chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione secondo l’art. 306 cpv. 1 vCP, in vigore fino al 31 dicembre 2006).
L’infrazione può essere compiuta, a titolo principale, unicamente da una parte a un processo civile (“intraneus”), ritenuto che la qualità di parte è definita dal diritto procedurale cantonale applicabile. L’infrazione presuppone che la parte faccia una dichiarazione non conforme alla verità, sui fatti pertinenti ai fini del giudizio (cfr. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, ad art. 306, n. 17). Una dichiarazione è tale nel senso della citata norma solo se essa è propria, in linea di principio, a costituire una prova a favore della parte che la esprime (DTF 95 IV 75, consid. 1). Occorre inoltre che non costituisca semplice allegazione di parte, ma che abbia, in virtù della legge di procedura applicabile, valore di mezzo probatorio. Non è necessario che il giudice sia vincolato a tale dichiarazione, ma basta che la prenda in considerazione come mezzo di prova al pari di una testimonianza (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 551, n. 11). Affinché l’art. 306 CP possa entrare in linea di conto, la dichiarazione di parte deve essersi conclusa validamente secondo le regole procedurali applicabili, nel rispetto di tutte le esigenze di forma indispensabili perché possa avere valenza probatoria (cfr. Cassani, op. cit., ad art. 306, n. 12).
L’avvertimento del giudice circa l’obbligo di dire la verità, con la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, costituisce condizione oggettiva di punibilità. Dal profilo soggettivo, l’infrazione richiede l’intenzionalità, ritenuto che il dolo eventuale è già sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 306, pag. 552, n. 14).
10. L’accusa, come detto, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, per aver dichiarato, in qualità di convenuto nell’ambito di una causa civile di rendiconto pendente dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, contrariamente al vero, di non aver “mai detenuto beni del Prof. __________, questo neppure indirettamente tramite società di cui egli era avente diritto economico” (con riferimento alla risposta ad 3 e 4 di cui al verbale di udienza relativo al suo interrogatorio formale del 24 ottobre 2000, pag. 8; cfr. AI 4 doc. 20).
A mente dell’accusa, tale dichiarazione è oggettivamente falsa, poiché chiaramente smentita dai fatti, dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, come pure dal rendiconto da lui presentato nel 2003, in particolare alla luce dei diritti di firma su conti di società manifestamente riconducibili al Gruppo __________ (segnatamente sul conto intestato a __________ Inc. dal 1986, sul conto __________ AG. dal 1989, sul conto __________ SA dal 1992 e, dal 1996, sul conto __________ und __________, in relazione alla quale ha ricevuto procura generale) e degli atti di gestione finanziaria ad essi connessi.
11. La difesa ha anzitutto sollevato la nullità della deposizione, per il motivo che l’accusato non è stato reso edotto al momento dell’interrogatorio formale del contenuto dell’art. 230 lett. d CPC, ragion per cui la falsa testimonianza non sarebbe punibile neppure quale tentativo né quale reato impossibile. A torto.
Se è vero, come detto, che secondo il diritto federale il verbale deve essere formalmente valido, ciò che dipende dalle esigenze poste dal diritto procedurale cantonale, in specie dal nostro Codice di procedura civile, si osserva che l’art. 230 CPC concerne invero i testimoni, per cui non torna applicabile all’interrogatorio formale. Di pertinenza per quest’ultima prova è semmai l’art. 272 CPC, il quale stabilisce che il giudice ammonisce la parte sulle conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione, fissate dall’art. 276 CPC, nel senso che il suo silenzio (valendo anche nel diritto civile il principio “nemo tenetur se ipsum prodere”), come pure eventuali risposte vaghe o evasive, potranno essere interpretate a sostegno della tesi avversaria. In sostanza, l’avvertenza riguarda unicamente l’apprezzamento delle prove e la sua assenza non inficia la validità del verbale, atteso che non rientra nelle cause di nullità espressamente previste dall’art. 277 cpv. 1 CPC. La parte è comunque sia tenuta a dire la verità, disposizione che deve risultare dal verbale, pena la nullità dello stesso – ciò che in concreto figura a pag. 8 del verbale -, ritenuto che la falsa dichiarazione costituisce appunto elemento costitutivo dell’infrazione.
12. La difesa ha quindi sostenuto che le dichiarazioni rilasciate dall’imputato erano irrilevanti ai fini del giudizio, per cui non punibili.
Per quanto riguarda l'influsso della risposta, la dichiarazione non deve necessariamente essere rilevante, cioè riferirsi a un punto decisivo ai fini del giudizio. Né è necessario che il giudice sia stato influenzato dalla dichiarazione, trattandosi di un reato di pericolo astratto (cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil 2, 5a edizione, § 54 n. 12, pag. 316). Determinante è che la parte dichiari il falso sui fatti oggetto della contestazione (Stratenwerth, op. cit., § 54 n. 11, pag. 316). Al di là di tale considerazione, si osserva che lo scopo dell’azione di rendiconto essendo quello di ottenere le informazioni che consentissero di ricostruire l’assetto successorio, l’esistenza di un mandato era quindi una premessa indispensabile. La dichiarazione, che in quest’ottica andava a favore dell’imputato, era quindi rilevante, tant’è vero che il giudice ha dovuto far capo ad altri elementi per comprendere che le affermazioni non erano corrette e, in definitiva, per emettere il suo giudizio.
È interessante rilevare, che nel verbale 3 ottobre 2003 di fronte al Procuratore pubblico egli ha giustificato la propria risposta “asserendo che faccio presente che in occasione del verbale in esame ho dichiarato che non detenevo beni referenti a __________ con riferimento alle due Fondazioni __________ e __________. Per quanto attiene alla __________, ritengo che essendo tale società menzionata negli accordi del 1994, sia l’esecutore testamentario che gli eredi ne conoscono l’esistenza” (pag. 8). Nel successivo verbale dell’8 giugno 2004, pag. 2, egli ha ribadito che non essendosi occupato di questioni ereditarie, ha ritenuto di poter dichiarare quanto risulta dal verbale contestato.
È evidente che tali giustificazioni attestano, una volta di più, la falsità della dichiarazione rilasciata, senza peraltro essere liberatorie. Occorre pertanto concludere che le sue dichiarazioni erano consapevolmente errate.
13. Neppure giova infine all’imputato prevalersi di un eventuale errore di diritto nel senso dell’art. 20 vCP (che corrisponde ora all’art. 21 CP), in relazione alla nozione di avente diritto economico, concetto, a suo dire, complesso, soprattutto negli anni ’90 in cui la prassi bancaria non era uniforme.
Non può infatti essere disatteso che egli aveva maturato un’esperienza ventennale in banca (tra l’altro in un istituto bancario in cui è stato aperto uno dei conti incriminati), per cui non appare per nulla credibile che egli potesse cadere in errore sulla nozione di avente diritto economico, dedotta dalla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche e definita da dottrina e giurisprudenza come la persona fisica o morale a cui appartengono realmente i valori patrimoniali dal punto di vista economico, ovvero il beneficiario finale di tali valori (cfr. in particolare Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, ad. art. 305ter, n. 16). In definitiva, considerata la formazione e l’esperienza dell’imputato, l’errore era sicuramente evitabile, per cui non può entrare in considerazione.
14. Quanto alla commisurazione della pena, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP).
In concreto, la pena sarebbe di per sé giustificata tenuto conto del fatto che la violazione dell’obbligo di diligenza è stata ripetuta, perpetrata su un lungo lasso di tempo e ha interessato ingenti valori patrimoniali, per cui anche secondo il vecchio diritto avrebbe dato luogo a una pena detentiva (corrisponde a una pena pecuniaria secondo il nuovo diritto, più mite).
Non può inoltre essere disatteso che entrambe le infrazioni sono state commesse con piena consapevolezza o, comunque sia, per quanto attiene al primo reato, accettando scientemente un errato avente diritto economico.
Tenuto conto nondimeno del tempo trascorso fra i reati e l’attuale giudizio, della condotta per il resto incensurata dell’imputato, si giustifica - tutto ben ponderato – di ridurre la pena proposta da 90 a 75 aliquote giornaliere, di fr. 190.- ciascuna, ritenuto che non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria per il periodo di prova legale minimo di due anni, e di confermare la multa effettiva di fr. 1’000.-.
L’esito del giudizio impone di addebitare gli oneri inerenti al presente procedimento a ACCU 1, il quale rifonderà alla parte civile fr. 4'000.- a titolo di ripetili per l’odierno dibattimento e la relativa preparazione.
visti gli art. 42, 47, 48, 49, 305ter CP, 306 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta carente diligenza in operazioni finanziarie e di falsa dichiarazione di una parte in giudizio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1501/2007 del 21 maggio 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 190.- (centonovanta), per un totale di fr. 14'250.- (quattordicimiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'460.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU 1 a pagare alla parte civile __________ fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali ulteriori pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1000.- multa
fr. 1100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 160.- testi
fr. 2'460.- totale