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Incarto
n. DA 2602/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
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prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________, intenzionalmente colpito con una paletta sul capo la moglie ACCU 1, causandole lesioni così come risulta dal certificato medico __________ del Dr. med. __________ attestante “segni per un’escoriazione paravertebrale cervicale sx, contusione alla colonna cervicale su C5-7, contusione al pollice sx ed all’avambraccio dx, senza lesioni ossee”;
2. ripetuta circolazione in stato di ebrietà,
per avere ripetutamente condotto veicoli a motore in stato di ebrietà e meglio:
2.1 a __________ il __________ condotto la motoleggera Aprilia targata TI __________ (alcolemia: min. 2.98 – max. 3.45 grammi per mille);
2.2 a __________ il __________ condotto il ciclomotore Allegro targato TI __________ (alcolemia: min. 1.67 – max. 1.96 grammi per mille),
3. ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione,
per avere ripetutamente contravvenuto alle norme della circolazione contenute
nella LCStr e nelle relative prescrizioni di esecuzione e meglio:
3.1 per avere, a __________ il __________, circolando alla guida della motoleggera Aprilia targata TI __________, nello stato psicofisico di cui al punto 2.1., negligentemente perso la padronanza del veicolo all’interno di un' intersezione circolare mentre affrontava una curva a sinistra, scivolando sul fondo stradale reso viscido dalla pioggia, cadendo a terra,
3.2 per avere, a __________ il __________, circolando alla guida del ciclomotore Allegro targato TI __________, nello stato psicofisico di cui al punto 2.2, negligentemente condotto il proprio ciclomotore, spostandosi verso il lato sinistro della carreggiata, andando a collidere frontalmente contro il minorenne L.B. che, in sella ad una bicicletta, procedeva in direzione opposta, causandogli una piccola ferita lacero-contusa della mucosa del labbro superiore, un piccolo ematoma della gengiva dell'incisivo laterale inferiore sinistro, una piccola escoriazione a livello del sopracciglio sinistro e due piccole escoriazioni al mento e all'avambraccio sinistro, nonché due ecchimosi a livello del petto e dell'ipocondrio sinistro,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP, art. 91 cpv. 1 prima frase e 90 cifra 2 vLCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2602/2007 di data 13 agosto 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni da espiare.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 agosto 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
prospettate all’accusato le seguenti ulteriori infrazioni:
4. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere a __________ il __________ condotto la motoleggera Aprilia targata TI __________, benché la relativa licenza di condurre gli era stata revocata per tempo indeterminato;
5. guida di un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie e l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile (art. 145 cifra 3 e 4 OAC),
per avere, a __________ il __________, circolato alla guida del ciclomotore Allegro targato TI __________ sprovvisto della licenza di circolazione, delle targhe e dell’assicurazione responsabilità civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di lesioni semplici subordinatamente che siano considerate poco gravi; postula il proscioglimento dalle imputazioni di infrazione grave alle norme della circolazione sia perché il reato, dovuto all’ebrietà, è assorbito dalla condanna per circolazione in stato di ebrietà, sia perché il comportamento del bambino ha interrotto il nesso causale adeguato; chiede infine il proscioglimento per le imputazioni odierne perché avrebbe dovuto esserci un rimando al PP dal momento che l’accusato non ha potuto difendersi adeguatamente e produrre i documenti necessari; in definitiva laddove non è postulato il proscioglimento chiede la riduzione della pena che deve essere pecuniaria e sospesa condizionalmente dal momento che l’accusato non potrà mai più condurre a causa dei suoi gravi problemi di vista;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. ripetuta circolazione in stato di ebrietà
1.3. ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione
1.4. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
1.5. guida di un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie e l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 48, 49, 123 cifra 1 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 145 cifra 3 e 4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara
autore colpevole di lesioni semplici di poca gravità, ripetuta guida in stato di ebrietà, ripetuta infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e guida di un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie e l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2602/2007 del 13 agosto 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'100.- (duemilacento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile ACCU 1 è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale