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Incarto
n. DA 2646/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difesa da: Avv. DI 1)
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prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto delle prestazioni di trasporto sul tratto __________, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;
fatti avvenuti __________ il __________;
reato previsto dall’art. 51 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguita con decreto d’accusa del 22 agosto 2007 n. 2646/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1.
2. Al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 120.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007;
indetto il dibattimento 9 maggio 2008, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione dell’art. 52 CP viste le particolarità del caso; postula il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52 CP; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per avere negligentemente omesso di procurarsi un valido titolo di trasporto utilizzando il __________ sul tratto __________ un veicolo delleCIVI 1 sul quale avrebbe dovuto obliterare il biglietto.
manda ACCU 1
esente da pena.
prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.- come risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria: