CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2007.36

DA 4670/2006

Bellinzona

19 gennaio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            aggressione;

 

fatti avvenuti                       il 13 ottobre 2006  a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 134 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 4670/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

                                           periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

                                              giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

 

                                       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Presidente del Circolo di __________ in data 26 settembre 2006, ma l'ammonisce formalmente;

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 5 gennaio 2007 dall'accusato;

                                   

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ l’11 dicembre 2006;

 

                                       che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 12 dicembre 2006 (cfr. verifica postale);

                                      

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 27 dicembre 2006;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 4 gennaio 2007, ma inoltrata unicamente il giorno successivo (cfr. opposizione), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che nulla muta al riguardo il contenuto della lettera inoltrata dall’accusato, il quale del resto riconosce di non aver interposto per tempo formale opposizione scritta contro le proposte di condanna del decreto di accusa (cfr. ibidem, pagina 1);

 

                                       che abbondanzialmente si rileva come l’opposizione non va motivata e gli atti per sua stessa ammissione li ha oltretutto ricevuti prima della scadenza del termine (cfr. ibidem);

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.