Incarto n.
10.2007.377

DA 2827/2007

Bellinzona

27 marzo 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

siccome

ritenuto colpevole di            danneggiamento;

 

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 144 cpv. 1 CP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 2827/2007 di data 30 agosto 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                         1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 (due) anni.

                                         2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

                                         3.  Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di

                                             fr. 50.-.

 

vista                                 l'opposizione interposta in data 18 settembre 2007 dall'accusato;

                                       

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

 

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 30 agosto 2007;

 

                                       che tale atto è stato notificato il 31 agosto 2007 (cfr. verifica postale);

 

                                       che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 17 settembre 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

 

                                       che l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente in data 18 settembre 2007 (cfr. busta di spedizione), risulta pertanto tardiva;

 

                                       che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

 

 

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

 

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:                       contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.