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Incarto
n. DA 2922/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Giovanna Tamò in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 179septies CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 settembre 2007 n. 2922/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 settembre 2007;
indetto il dibattimento 3 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore __________;
il Procuratore pubblico con lettera 16 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata, ovvero nell’ipotesi di condanna, la rateizzazione della multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, decaduto il quesito posto sub 2 e come segue al quesito posto sub 3;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di abuso di impianti di telecomunicazioni;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: La Segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.00 totale