Incarto n.
10.2007.383

DA 2917/2007

Bellinzona

15 aprile 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1 licenziato in lettere

(difeso da: Avv. DI 1,)

 

prevenuto colpevole di    1.   grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, alla guida della vespa targata TI __________ omesso di prestare la dovuta attenzione alla circostanza che la ruota posteriore del veicolo vespa targata TI __________ [non era fissata correttamente], con la conseguenza che in data __________, a __________, circolando in direzione di __________, la ruota si staccò, rovinando lui e il passeggero LESA 1 a terra riportando quest’ultima le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data __________;

 

                                   2.   condurre un veicolo difettoso,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, circolato alla guida del motoveicolo modello vespa targato TI __________, dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che lo stesso non era conforme alle prescrizioni;

 

                                        reati previsti dagli art. 90 cifra 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2917/2007 di data 7 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  grave, subordinatamente semplice, infrazione alle norme della circolazione

                                        1.2.  guida di un veicolo difettoso

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 106 CP; 90 cifra 1 e 2, 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida di un veicolo difettoso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2917/2007 del 7 settembre 2007.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (1411/2007),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                         50.-          tassa di giustizia

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie                                                

                                        fr.                      600.-          totale