|
|
|
|
LESA 1
|
|
|
|
Incarto
n. DA 2916/2007 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Siro Quadri |
|||||
|
|
|||||
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
|
|
ACCU 1 difesa da: DI 1
|
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, in data __________, a __________, comunicando con un terzo, incolpata o resa sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei e meglio gridando in presenza di __________ e __________ le seguenti affermazioni su __________ : “ho le prove che picchia in modo assurdo i suoi figli… ho le prove che è stata lei a rompere il femore a suo figlio.. è un metro e 55 di lazzaronismo e ignoranza....ho le prove che lo psicologo delle sue figlie asserisce che spaventa i figli dicendo loro che arriva l’anima della bisnonna a trovarli la notte”;
fatti avvenuti __________ a __________;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 2916/2007 di data 7 settembre 2007 della che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 60.00 (sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento in data 18 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il di lei difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la teste, la quale, in buona sostanza, ha riferito di avere sentito tutta la discussione avvenuta tra l’accusata e la di lei suocera, durante la quale mai ed in nessun modo è stato fatto riferimento alla parte lesa;
sentito il difensore, il quale rileva anzitutto come la data dei fatti riportata nel decreto d’accusa non combaci con quella emersa dagli interrogatori svolti ed accertata durante l’struttoria, postulando in conclusione il proscioglimento dell’accusata, anche in applicazione del principio in dubio pro reo;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al quesito n. 1, quale dev’essere la pena?
3.L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.A chi vanno poste a carico le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal reato di diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti indicati nel decreto di accusa n. 2916/2007 del 7 settembre 2007;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distina spese a carico dello Stato
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale