Incarto n.
10.2007.432

DA 3294/2007

Bellinzona

15 luglio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         1.  messa in circolazione di monete false,

                                             per avere, a __________, l’11 novembre 2006, messo in circolazione come genuine, due banconote svizzere da fr. 100.-- l’una sapendo che erano contraffatte, consegnandole a __________ per il pagamento di 1.2 grammi di eroina e per l’estinzione di un debito di fr. 70.--;

 

                                        2.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                             per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 27 giugno 2005, il 12 agosto 2005, il 5 maggio 2006 e l’11 novembre 2006 acquistato per il proprio consumo personale e consumato imprecisati quantitativi di eroina, rispettivamente per avere, senza essere autorizzato, il 6 aprile 2007, detenuto 0.2 grammi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo personale;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dagli art. 242 cpv. 1 CPS e 19a LStup, richiamato l’art. 49 cpv. 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 ottobre 2007 n. 3294/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 20.-- (venti) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 6 (sei) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        6.  È ordinata la confisca di tre false banconote da fr. 100.-- numero 00B1770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione, Berna (art. 69 CPS).

                                        7.  È ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina sequestrati dalla Polizia il 6 aprile 2007 (Reperto SAD 822/2007/loc) (art. 69 CPS).

                                        8.  È ordinato, a crescita in giudicato del presente decreto, il dissequestro della stampante HP deskjet 3420 no. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006.

                                        9.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

 

viste                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007 dall’accusato;

 

ricordato                            che, con sentenza 27 maggio 2008 di questa Pretura penale, l’imputato è stato prosciolto dall’accusa di messa in circolazione di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, mentre è stato dichiarato colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, ed è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

 

rilevato                               che alle infrazioni di cui all’art. 19a cpv. 1 LStup può essere comminata soltanto una multa, per cui la sentenza di cui sopra è stata dichiarata nulla ed è stato indetto il presente dibattimento;

 

indetto                               il dibattimento 15 giugno 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale evidenzia come non vi siano prove sufficienti per condannare il suo assistito per la messa in circolazione delle due banconote falsificate. La deposizione del teste __________ conferma come fosse stato possibile scambiare i due pezzi da fr. 100.-- per veri. Il teste Novellini non è credibile e comunque le sue affermazioni non sono state supportate da alcun elemento oggettivo. Deve pertanto trovare accoglimento, in virtù del principio in dubio pro reo, la versione fornita dall’accusato, che ha riconosciuto di aver consegnato il denaro contraffatto allo spacciatore, ma ha sempre sostenuto di avere considerato le banconote come originali, non contraffatte. La difesa evidenzia poi come in quell’occasione le capacità di discernimento del suo assistito fossero sensibilmente diminuite a causa della dipendenza da stupefacenti. Per il resto chiede che la pena venga ridotta ad una semplice multa di fr. 100.-- in considerazione della difficile situazione personale, famigliare ed economica dell’imputato;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Messa in circolazione di monete false,

                                        1.2.  Ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 3294/2007 dell’8 ottobre 2007?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione, a quella di 5 giorni di detenzione ed a quella di 6 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, il 23 novembre 2004 ed il 27 gennaio 2005, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    Deve essere ordinata la confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero 00B17770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione?

                                        6.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007?

                                        7.    Può essere ordinato il dissequestro della stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006?

                                        8.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 49, 242 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo in relazione all’accusa di messa in circolazione di monete false;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 3294/2007 dell’8 ottobre 2007;

 

e lo proscioglie                dall’accusa di messa in circolazione di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

 

 

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

 

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

non revoca                       il beneficio della condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

 

 

ordina                              la confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero 00B17770735, e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione;

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina (Reperto SAD n. 822/2007/loc), sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007 (art. 69 cpv. 2 CPS);

 

 

ordina                              il dissequestro della stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale