Incarto n.
10.2007.469

DA 3880/2007

Bellinzona

8 settembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

 

ACCU 1;

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, in qualità di membro della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso quest’ultima ditta l’operaio frontaliero __________, dall’1.4. al 21.8.2006, privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio degli stranieri;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                        1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

 

ed inoltre                          la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;

 

indetto                               il dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;

 

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                    3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

 

Carica                              le tasse e le spese allo Stato;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie                     

                                        fr.                      200.--         totale