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Incarto
n. DA 3880/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1;
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prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in qualità di membro della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso quest’ultima ditta l’operaio frontaliero __________, dall’1.4. al 21.8.2006, privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;
indetto il dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
Carica le tasse e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.-- totale