Incarto n.
10.2007.479

10.2008.203

 

 DA 3923/2007

 DA 1803/2008

Bellinzona

3 novembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         1. grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, in data __________, a __________, in Via __________, circolando in direzione di __________ alla guida della vettura VW, targata TI __________, ad una velocità dichiarata di 100 -110 Km/h vigente un limite massimo di 80 Km/h, effettuato in curva un sorpasso vigente la doppia linea di sicurezza, perso di conseguenza la padronanza del veicolo, invaso la corsia di contromano andando dapprima ad urtare il motoveicolo scooter targato I __________ il cui conducente, __________, riportò a seguito dell’impatto le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale Civico di data __________, effettuando a seguito dell’impatto quindi il veicolo VW un giro di 180 gradi su stesso, urtando parimenti i veicoli Peugeot targato __________ e Toyota targato __________, danneggiandoli;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 novembre 2007 n. 3923/2007 della AINQ 1 che preso atto del consenso espresso di data 13.04.2007 propone la condanna:

 

                                 1.     Al lavoro di pubblica utilità di ore 240 (duecentoquaranta), con l’avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CP).

                                 2.     Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

                                         2. lesioni colpose gravi,

                                        per avere, per imprevidenza colpevole, cagionato un grave danno alla salute, corpo di CIVI 1, in data __________, a __________, in Via __________, circolando in direzione di __________ alla guida della vettura VW, targata __________, ad una velocità dichiarata di 100 -110 Km/h vigente un limite massimo di 80 Km/h, effettuato in curva un sorpasso vigente la doppia linea di sicurezza, perso di conseguenza la padronanza del veicolo, invaso la corsia di contromano andando dapprima ad urtare il motoveicolo scooter targato I __________, il cui conducente, CIVI 1, riportò a seguito dell’impatto le lesioni e le conseguenze derivatane gravi come descritto nel rapporto del medico legale agli atti;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 125 cpv. 2 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 7 maggio 2008 n. 1803/2008 della AINQ 1, , che preso atto del consenso espresso di data 13.04.2007 propone la condanna:

 

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.00 (milleseicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 80.00 (ottanta) (art. 34 e seg. CP).

                                         L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 1'000.00 (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

 

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

viste                                  le opposizioni interposte tempestivamente in data 27 novembre 2007 e 15 maggio 2008 dall'accusato, così come quella presentata in data 14 maggio 2008 dalla parte civile;

 

indetto                               il dibattimento 3 novembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, la Sostituto Procuratore pubblico ed il patrocinatore di parte civile;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la Sostituto Procuratore pubblico, che propone una pena complessiva di 80 aliquote giornaliere ed una multa di fr. 1'000.00;

 

sentito                               il patrocinatore di parte civile, che si riterrebbe soddisfatto nella misura in cui l’assicurazione riconoscesse le proprie pretese, non avendone tuttavia la certezza, conferma la propria richiesta;

 

sentito                               il difensore, il quale si rimette nelle mani del giudice per la pena, chiedendo tuttavia una riduzione della multa e che il giudice contenga i costi processuali;

 

sentito                               da ultimo l'accusato, che si dichiara dispiaciuto per l’accaduto;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di:

                                   -     grave infrazione alle norme della circolazione,

                                   -     lesioni colpose gravi,

                                        per i fatti descritti nei decreti d’accusa del 15 novembre 2007 e 7 maggio 2008?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

 

                                 3.     L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

 

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

 

                                 5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 LCS, 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                         autore colpevole di:

                                   -     grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3923/2007 del 15 novembre 2007;

                                   -     lesioni colpose gravi, ex art. 125 cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1803/2008 del 7 maggio 2008;

 

condanna                         ACCU 1

 

                                 1.     alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 4’800.00 (quattromilaottocento);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                 2.     alla multa di fr. 1'000.00 (mille);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00;

 

rinvia                                la parte civile al competente foro civile per le proprie pretese;

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

                                        Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                                                                                                            

                                        fr.                     1600.00       totale