Incarto n.
10.2007.487

DA 3798/2007

Bellinzona

21 luglio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di  1.    lesioni semplici,

                                        per avere, ad __________, in data __________, durante la manovra effettuata per allontanarsi dal luogo dell’incidente, intenzionalmente urtato con la sua vettura CIVI 1 provocandole le lesioni alle ginocchia attestate dal certificato medico 02.10.2006 dell’Ospedale di __________, agli atti;

 

                                 2.    grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, ad __________, in data __________, circolando al volante della vettura Honda Integra targata __________ sorpassato, poco prima di una rotatoria, il veicolo Ford Escort targato __________ al volante della quale circolava CIVI 1 che fu costretta ad eseguire una frenata per evitare una collisione nonché per avere, dopo la manovra di sorpasso, invertito la direzione di marcia ritrovandosi dietro il veicolo appena sorpassato tamponandolo intenzionalmente un paio di volte e allontanandosi sulla corsia di contromano;

 

                                 3.    inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per non avere osservato, ad __________, in data __________, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, in particolare allontanandosi dal luogo dell’incidente senza notificarsi alla parte lesa o avvertire la Polizia;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                         reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP, 90 cifra 2 e 92 cpv. 1 LCStr;

                                         richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3798/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta) corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 500.--, (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 novembre 2007 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 21 luglio 2008, al quale è presente unicamente la parte civile mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 giugno 2008, non è comparso e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa, sentito un teste;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 123 cifra 1 e 2 CP; 90 cifra 2 e 92 cpv. 1 LCStr 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

riservata                            l’applicazione degli artt. 16 e 17 LCStr da parte dell’Ufficio giuridico della circolazione;

 

rispondendo                       ai quesiti

 

                                    1.  È l’accusato autore colpevole di:

                                        1.1.    lesioni semplici;

                                        1.2.    lesioni gravi;

                                        1.3.    grave infrazione alle norme della circolazione;

                                        1.4.    inosservanza dei doveri in caso d’infortunio?

 

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

 

                                    3.  L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente?

 

                                    4.  A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        -    autore colpevole di lesioni semplici, ex art. 123 cifra 1 CP, per avere ad __________, in data __________, durante la manovra effettuata per allontanarsi dal luogo dell’incidente, intenzionalmente urtato con la sua vettura CIVI 1 provocandole le lesioni attestate dai certificati medici agli atti;

                                        -    grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per avere, ad __________, in data __________, circolando al volante della vettura Honda Integra targata __________ sorpassato, poco prima di una rotatoria, il veicolo Ford Escort targato __________ al volante della quale circolava CIVI 1 che fu costretta ad eseguire una frenata per evitare una collisione nonché per avere, dopo la manovra di sorpasso, invertito la direzione di marcia ritrovandosi dietro il veicolo appena sorpassato tamponandolo intenzionalmente un paio di volte e allontanandosi sulla corsia di contromano;

                                        -    inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCStr, per non avere osservato, ad __________, in data __________, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, in particolare allontanandosi dal luogo dell’incidente senza notificarsi alla parte lesa o avvertire la Polizia;

 

 

condanna                        ACCU 1

 

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 3'000.-- (tremila) da pagare;

                                             §     l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);

 

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
       in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

 

 

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

 

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 


 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

 

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

 

 

 

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     3'000.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                         

                                        fr.                    4'000.00       totale