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Incarto
n. DA 4021/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1;
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prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo, segnatamente rivolgendosi per iscritto alla sua ex datrice di lavoro, ossia alla società __________ Sagl di __________, incolpato o reso sospetto LESA 1, capo del personale, di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di aver commesso del mobbing nei suoi confronti sul posto di lavoro;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4021/2007 di data 20 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 150.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena e questa può, se del caso, essere sospesa condizionalmente?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di diffamazione, ex art. 173 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4021/2007 del 20 novembre 2007
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale