CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.49

DA 4338/2006

Bellinzona

21 agosto 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1,

 

prevenuto colpevole di         furto,

                                        per avere, a __________ il 21 settembre 2006, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio __________ completi da uomo per un valore complessivo di fr. 2'900.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

 

                                        reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 e cifra 3 cpv. 2 CP

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 novembre 2006 n. 4338/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2.       Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

 

ed inoltre                                non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di carcerazione decretata nei suoi confronti dall’Autorité tutélaire du __________ il 22 marzo 2006, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 novembre 2006;

 

indetto                               il dibattimento 21 agosto 2007, al quale si è presentato l’accusato personal-mente, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 9 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento e il pagamento di un’indennità di almeno fr. 300.--;

 

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di furto, per avere, a __________ il 21 settembre 2006, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appro-priarsene sottratto ai danni del negozio __________ completi da uomo per un valore complessivo di fr. 2'900.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile)?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata dall’Autorité tutélaire du __________ il 22 marzo 2006?

 

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

 

                                 5.     Deve essere assegnata un’indennità e se si di quale importo?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 5, decaduti gli altri quesiti;

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di furto (art. 139 cifra 1 CP);

                                   

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 300.— a titolo di indennità. La richiesta va inviata, allegando copia della presente sentenza e indicando il numero di conto bancario postale o bancario su cui effettuare il versamento, a: Stato e Repubblica Cantone Ticino, Divisione della Giustizia, cassa e contabilità, 6501 Bellinzona;

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

                                              

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie                      

                                        fr.                      200.--         totale