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Incarto
n. DA 4345/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giorgio Bassetti |
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sedente con Valentina G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti il 1 ottobre 2007 a __________ e in altre località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 4345/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 300,- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100,- (cento).
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale era presente l’imputato ACCU 1, __________. Il Procuratore pubblico, con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.
Accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato il quale ha dichiarato che il reato non sussisteva perché lui era in possesso della patente e che si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.
Posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, colpevole di aver commesso il reato previsto dall’ art. 95 cpv. 1 LCStr,
per avere,
a __________ il 1 ottobre 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti,
ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di reato di ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cpv. 1 LCStr.
Pone a carico dello Stato gli oneri processuali.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della Circolazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150,- tassa di giustizia
fr. 150,- spese giudiziarie
fr. 300,- totale