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Incarto
n. DA 4364/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
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prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo alla moglie CIVI 1, strattonandola e procurandole in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico __________ 2007 dell'Ospedale regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ fra il __________ e il __________;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4364/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'200.- (milleducento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 settembre 2008, al quale sono comparsi all’accusato personalmente e il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il pagamento di fr. 1'000.- per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena, sulle spese e le ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4364/2007 del 10 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico allo Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale