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Incarto
n. DA 4455/2007 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 fiduciario (difeso da: DI 1)
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prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, il __________ a __________, inviando al rappresentante della ditta __________ uno scritto che recitava:
“…Proponga, se lo ritiene il caso, alla signora CIVI 1 di ripristinare la situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della morte dello stesso e sicuramente non incontrerà problemi da parte del sottoscritto …”,
quindi ventilando la possibilità che CIVI 1 potesse essersi appropriata indebitamente di denaro non spettantele, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4455/2007 di data 13 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 510.00 ciascuna corrispondenti a
complessivi fr. 2'550.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 agosto 2008, al quale hanno presenziato l’accusato ed il proprio difensore, così come la parte lesa ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti due testi;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, che chiede il proscioglimento dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La presente vertenza si inserisce in un complicato e teso rapporto famigliare,
intercorrente fra quattro fratelli e legato ai beni e alle successioni dei loro
genitori __________ e __________. L’accusato (ACCU 1), il fratello della
querelante (CIVI 1), fa parte di una famiglia composta da due
maschi (ACCU 1 e __________) e da due femmine (__________e __________
CIVI 1).
Il padre __________ è deceduto __________ e la madre __________ 10 anni
dopo, il __________. In vita entrambi i genitori hanno vissuto a __________ in
un appartamento di loro proprietà che è ora intestato alla comunione
ereditaria. Dopo la morte del marito, la moglie è rimasta sola nell’appartemento
citato; durante gli ultimi anni di vita si è però trasferita in una casa per anziani a
__________ e l’appartamento è rimasto per questo tempo disabitato. A tutt’oggi
non è occupato da nessuno.
Fra i quattro fratelli non vi è mai stata un’intesa comune sulla gestione dei beni
appartenenti ai genitori. Già prima della morte della madre sono sorte
numerose discussioni fra di loro, che hanno coinvolto anche l’anziana signora.
Agli atti di causa sono stati versati diversi scritti, riferiti ai rapporti e ai diritti
patrimoniali intercorrenti tra le parti, la madre e i figli, sulla gestione dei beni,
sul mantenimento della madre e quant’altro (si vedano gli allegati A, C, D, F,
G, H). Da questi scritti si evince che le incomprensioni sono state numerose,
così come tanti sono stati i malintesi scaturiti fra i fratelli e la madre (allegati I e
M). Dopo la morte di quest’ultima la gestione dell’immobile, ex abitazione
coniugale dei genitori, è stata attribuita ad un amministratore esterno,
nominato dalla Pretura del Distretto di __________: la __________ di __________
__________.
2. Per migliore comprensione della fattispecie va precisato che, prima del
decesso della madre, i quattro fratelli __________, tramite diversi atti e stipulazioni
contrattuali (tra vivi e a causa di morte), hanno regolamentato le sorti di taluni
beni dei genitori. Vi sono stati vari contratti, testamenti e patti successori,
non sempre approvati e condivisi da tutti i fratelli.
In ogni caso non si vuole (e non si può) in questa sede approfondire i citati
aspetti (di diritto civile), anche perché, allo stadio attuale, non sono stati
completamente risolti. Ciò che però, per questo procedimento penale, è
importante, è che ad un certo punto, il __________, l’amministratrice
dell’appartamento di __________ __________ si è rivolta a tutti gli eredi: ritenuto
che quei locali erano inutilizzati, occorreva provvedere alla loro locazione, non
prima però di “procedere allo sgombero” dei mobili in essi contenuti.
A tal scopo, il __________, è stato indetto un sopralluogo per “allestire un
inventario e determinare se possibile con esattezza quali oggetti vanno
attribuiti ad ogni erede”, dandone comunicazione a tutti gli eredi, compresi
querelante e querelato.
A sopralluogo avvenuto (per l’accusato si è presentata sua moglie, la quale ha
indicato i mobili che desiderava), il __________ la __________ si è
nuovamente rivolta agli eredi, precisando di essere stata informata da
CIVI 1 che, “nel __________ era stata effettuata una divisione ereditaria”, che
escludeva ACCU 1 ed il fratello “dalla successione materna. Sulla base di
tale situazione” non era pertanto più “possibile, salvo avviso contrario, delle
comproprietarie”, permettere all’accusato “di asportare alcunché
dall’appartamento occupato dalla signora __________”. La __________ terminava
il suo scritto invitando l’accusato ad inviare eventuali documenti che
“contraddicono quanto esposto”.
3. ACCU 1 ha reagito a questa missiva il __________ successivo: nel suo
scritto, che è quello che ha dato adito al decreto d’accusa, ha dichiarato che
quanto affermato dalla sorella non è nulla di nuovo e “corrisponde al vero”. In
effetti, secondo determinati accordi conclusi nel __________, ma da lui non
integralmente condivisi (v. suo scritto del __________), la successione
della madre avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata alle figlie
femmine e quella del padre ai figli maschi.
Secondo l’accusato, se si voleva ora procedere in quest’ordine d’idee
occorreva però distinguere i beni della madre da quelli del padre (che non
erano mai stati ripartiti) e proporre “alla signora __________ di ripristinare la
situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della
morte dello stesso”.
A dire della querelante lo scritto appena citato lascerebbe intendere,
contrariamente al vero, che lei abbia sottratto del denaro dalla successione. Si
tratterebbe per di più di un ennesimo attacco alla sua dignità da parte di suo
fratello __________, che non può più essere tollerato. Il __________
CIVI 1 ha quindi sporto querela nei confronti del fratello ACCU 1. A
nulla sono valsi i tentativi di risolvere la questione extragiuzialmente o davanti
al Giudice di Pace del Circolo di __________; nemmeno le formali scuse da parte del
querelato hanno contribuito ad appianare la questione.
4. Come sopra accennato, questa sentenza non ha lo scopo di stabilire se
quanto dichiarato da ACCU 1 nel citato scritto sia, a norma di legge,
corretto oppure infondato: questa circostanza può e deve essere risolta
esclusivamente nelle opportune sedi civili.
Neppure è qui in discussione l’atteggiamento assunto da CIVI 1
prima e dopo la morte della madre __________.
La presente decisione mira infatti esclusivamente a stabilire se l’accusato,
redigendo e inviando alla __________ (con copia ai fratelli e non alla querelante)
la lettera del __________, abbia o meno leso l’onore della sorella
CIVI 1.
5. In diritto commette diffamazione (art. 173 CP) chi, comunicando con dei terzi,
offende la reputazione altrui. Con il termine “offendere” s’intende imputare alla
vittima un comportamento e una condotta disonorevole, in modo da ledere i
valori fondamentali della persona umana che sono, peraltro,
costituzionalmente protetti e garantiti.
Oggetto della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato
dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117
IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato nel reato di diffamazione è in effetti
la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona
dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a
tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola
nell’ambiente sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri
hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si
comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28
consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La
diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).
L’elemento materiale, nel reato di diffamazione, consiste nell’assumere una
condotta che si manifesta nell’offendere la reputazione altrui, alla presenza di
terze persone e, in genere, in assenza del soggetto nei confronti del quale
viene pronunciata l’espressione diffamatoria. Si tratta di un reato intenzionale
ed è quindi anche indispensabile l’animus diffamandi del suo autore.
6. Per decidere se l’affermazione fatta dall’autore sia o meno offensiva, non
bisogna basarsi sul senso che la vittima ha attribuito alla stessa (come detto
dalla difesa “non vi è peggior interprete della parte in causa”), ma occorre
bensì stabilire se la stessa sia lesiva oggettivamente, estrapolandone il senso
che un destinatario non prevenuto le può attribuire (STF 121 IV 82).
Se l’epiteto è contenuto in un testo più diffuso, esso non deve essere
analizzato isolatamente e con solo riferimento alle espressioni ivi utilizzate, ma
occorre bensì constestualizzarlo nell’intero discorso in cui si inserisce,
valutando se la frase incriminata è diffamatoria nell’insieme della discussione
(STF 124 IV 167). Trattandosi di un procedimento penale, in caso di diverse
interpretazioni divergenti, ma tutte sostenibili, occorre propendere per quella
più favorevole all’accusato: in dubio pro reo.
7. Al dibattimento l’accusato ha precisato che la sorella __________ ha frainteso il
senso della frase da lui scritta. Un’opinione non nuova la sua, visto che era già
contenuta nello scritto di scuse del __________. Contrariamente a quanto
sostenuto da CIVI 1, con la richiesta di “ripristinare la situazione dei
saldi del padre” non intendeva di certo asserire che la sorella avesse sottratto
del denaro al padre o alla madre. Egli si sarebbe così espresso siccome la
querelante, dopo il sopralluogo a __________, e dopo che gli eredi si sono
presentati, ha indicato alla __________ che ACCU 1 non avrebbe avuto
nessun diritto sui beni dell’appartamento.
L’accusato, che non ha mai nascosto che avrebbe preferito dividere i beni dei
genitori in quattro parti senza fare distinzioni fra fratelli e sorelle e che con
questo spirito aveva incaricato sua moglie di rappresentarlo al sopralluogo, era
comunque disposto ad accettare quanto proposto dalla querelante, a
condizione però che venisse allora “ripristinata” la situazione dei saldi del
padre al momento della sua morte.
8. Questa interpretazione data dall’accusato della frase da lui scritta è
oggettivamente sostenibile e, come tale, non può quindi essere considerata
lesiva dell’onore.
L’istruttoria dibattimentale ha in effetti dimostrato che, effettivamente, i genitori
(e i figli) avevano preso in considerazione di dividere la successione con il
criterio del sesso e ha altresì dimostrato che, dopo la morte del padre, la
successione di quest’ultimo non è mai stata liquidata. Per cui, ritenuto che la
madre ha vissuto dieci anni più a lungo del defunto marito e che, in questo
periodo, ha beneficiato anche dei beni del padre (destinati ai maschi) senza
che nessuno obiettasse alcunché, per l’accusato, a distanza di dieci anni dalla
morte del genitore, sarebbe stato più corretto dividere tutti gli averi in parti
uguali (v. scritto del __________). Intento questo che la __________
sembrava stesse mettendo in atto, quando ha indetto il sopralluogo per
sgomberare i mobili indirizzandosi anche ai fratelli, senza che nessuno
reclamasse.
Per cui, se CIVI 1, dopo il sopralluogo, intendeva rievocare il
principio della separazione dei beni alle sorelle e ai fratelli, è stata invitata dal
fratello, tramite la __________, ad adoperarsi per ripristinare la sostanza del
padre. Ora, al propostito va specificato che “ripristinare” non è
necessariamente un sinonimo di “sottrarre”, bensì si riferisce piuttosto al
concetto di “ricostruire” il capitale del padre come se si effettuasse una
collazione ai sensi dell’art. 626 CC, assumendo quindi il significato di
“calcolare”. L’epiteto espresso è dunque da interpretare come un invito a
mettersi al lavoro (e non a restituire), rivolto alla querelante, che pretendeva
una divisione degli averi dei genitori che non poteva essere effettuata con il
solo riferimento dello stato dei conti all’anno __________.
Questa interprazione è del tutto sostenibile, e dagli epiteti utilizzati non si
deduce necessariamente un’accusa alla querelante, ritenuto poi che
l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che solo la madre (e non la sorella
__________), dopo il decesso del marito ha beneficiato dei beni liquidi ad esso
appartenti, senza che i figli maschi pretendessero la liquidazione della
successione del padre. Alla morte di quest’ ultimo la madre ha infatti chiuso
tutti i conti del marito ed ha utilizzato parte dei fondi, rendendo quindi
assolutamente comprensibile la reazione avuta dieci anni dopo dall’accusato
alla proposta di CIVI 1 di applicare il diritto della separazione dei
beni in base al criterio del sesso degli eredi.
9. Va per finire osservato che l’affermazione in esame è stata proferita in un
ambito ristretto e particolare e che in tali evenienze occorre essere meno
severi nel valutare un’affermazione ex art. 173 CP: infatti, un conto è asserire
fatti potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere
con le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è
professionalmente implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e
che è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste
circostanze occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione
dell’onore, anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di
permettere all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una
decisione coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata
amministratrice dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello
segnalare a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto
poi che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le
ulteriori questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di
vedere, all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie,
aveva prevaricato il limite delle sue competenze.
Le ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto dello
scritto e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni
diffamanti, non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e
non possono essere prese in considerazione.
10. Visto l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela,
sollevata solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può
rimanere indecisa.
visti gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti:
proscioglie ACCU 1
dal reato di diffamazione, ex art. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13 dicembre 2007;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico della parte civile,
fr. 400.00 tassa di giustizia per motivazione scritta
fr. 400.00 totale