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Incarto
n. DA 4331/2007 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 1.75 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
fatti avvenuti il 31 agosto 2007 a __________;
reato previsto dall' art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4331/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2007 dall'accusato;
preso atto che l’opposizione è limitata al punto 4 del decreto di accusa;
indetto il dibattimento 7 marzo 2008, al quale è comparo l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006
1.1. In caso di risposta affermativa se la pena può essere modificata.
2. Sugli oneri dell’odierno giudizio
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46, 49 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 e
modifica il genere delle pena trasformandola in pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta) per complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta) da aggiungere come pena effettiva alla pena di cui al punto 1 del decreto di accusa (pena unica parzialmente sospesa).
L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
rileva che i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 75 aliquote (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 10 dicembre 2007.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'350.- pena pecuniaria
fr. 1'200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 3'050.- totale