CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2007.59

DA 291/2007

Bellinzona

9 ottobre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuta colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda";

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 177 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 7 febbraio 2007 n. 291/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.         Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.00 (duemilacento), corrispondente a 15 aliquote da fr. 140.00 (art. 34 e seg. CP); l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 65.00.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 9 febbraio 2007;

 

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente; il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sospeso                            il dibattimento al fine di effettuare necessari accertamenti presso la Polizia cantonale di Lugano;

 

ripreso                               il dibattimento in data 9 ottobre 2007, esperiti gli accertamenti di cui sopra;

 

sentiti                                il teste __________, __________, cittadino __________, domiciliato a __________ in via __________, aiuto montatore di mobili, coniugato, già convivente dell’accusata e padre della di lei figlia, il quale avvertito della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, giura;

 

                                        il teste __________, __________, cittadina __________, domiciliata a __________, via __________, impiegata al __________, divorziata, sorella dell’accusata, la quale avvertita della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, promette;

 

                                        l’accusata, la quale chiede di essere prosciolta;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda"’?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

 

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di ingiuria;

 

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

                                              

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         80.--         testi                                                                   

                                        fr.                      330.--         totale